"Insegnare i Diritti Umani"
a cura di Flavio Lotti e
Nicola Giandomenico
(Edizioni Gruppo Abele)
La Convenzione Internazionale
sui Diritti dellInfanzia
Gli Stati parti
della presente Convenzione
Considerato
che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace del mondo,
Tenuto
presente il fatto
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle
Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità
e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,
Riconosciuto
che le Nazioni Unite hanno proclamato
e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti delluomo
e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano
tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione
alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione
politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza,
nascita o altra condizione,
Ricordato
che nella Dichiarazione universale
dei diritti delluomo le Nazioni Unite hanno proclamato che linfanzia
ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,
Convinti
che la famiglia, quale nucleo fondamentale
della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il
benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba
ricevere lassistenza e la protezione necessarie per poter assumere
pienamente le sue responsabilità allinterno della comunità,
Riconosciuto
che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità,
deve crescere in un ambiente familiare, in unatmosfera di felicità,
amore e comprensione,
Considerato
che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale
nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati
nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza
e di solidarietà,
Tenuto
presente che la
necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è
stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo
del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle
Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione
universale dei diritti delluomo, nel Patto internazionale sui
diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e
nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
(in particolare nellarticolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti
delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti
nel campo della protezione dellinfanzia,
Tenuto presente
che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata
dallAssemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959,
«il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale,
ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa
unadeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita»,
Richiamate
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
relativi alla protezione al benessere dellinfanzia con particolare
riferimento allaffidamento e alladozione su piano nazionale
ed internazionale (risoluzione 41/85 dellAssemblea generale, del
3 dicembre 1986), dellInsieme di regole minime delle Nazioni Unite
per lamministrazione della giustizia minorile («Regole di
Bejing» risoluzione 40/33 dellAssemblea generale del 29 novembre
1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli
nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318
(XXIX) dellAssemblea generale, del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto
che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni
di particolare difficoltà e che è necessario accordare
loro una particolare attenzione,
Riconosciuta
limportanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare
nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto
quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi della
presente Convenzione sintende per fanciullo ogni essere umano
in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi
del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
1. Gli Stati
parti simpegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella
presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito
giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale,
etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità,
della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati
parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il
fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il
credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
1. In tutte
le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni
di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità
amministrative o organi legislativi, linteresse superiore del
fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati
parti simpegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri
dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente
responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata
di carattere legislativo e amministrativo.
3. Gli Stati
parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le
strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano
conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti,
particolarmente nei campi della sicurezza e delligiene e per quanto
concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché
lesistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti
si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa e daltro genere per dare attuazione ai diritti
riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici,
sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la
gamma delle risorse di cui dispongono e, alloccorrenza, nel quadro
della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti
rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori
o, alloccorrenza, dei membri della famiglia allargata o della
comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori
o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire
a questultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive,
lorientamento ed i consigli necessari allesercizio dei diritti
che gli riconosce la presente
Convenzione
Articolo 6
1. Gli Stati
parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati
parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo
dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire
da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità
e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere
da essi accudito.
2. Gli Stati
parti assicureranno lattuazione di questi diritti in conformità
alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni
in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
1. Gli Stati
parti simpegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare
la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari,
quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
2. Se il
fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della
sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno
adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita
la sua identità.
Articolo 9
1. Gli Stati
parti devono assicurare che il il fanciullo non venga separato dai suoi
genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità
competenti non decidano, salva la possibiltà di presentare ricorsi
contro tale decisione allautorità giudiziaria, in conformità
alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti
necessaria nellinteresse superiore del fanciullo. Una decisione
in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali
quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza
da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori
vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del
fanciullo.
2. In qualsiasi
procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento
e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati
parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti
diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò
sia contrario allinteresse superiore del fanciullo.
4. Allorquando
tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali
la detenzione, la reclusione, lesilio, la deportazione o la morte
(inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione)
di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato
parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, alloccorrenza,
ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative
al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno
che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole
al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna
conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità
allobbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo
1 dellarticolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo
o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai
fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame
dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine.
Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri
della loro famiglia.
2. Un fanciullo
i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere,
salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti
regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità
allobbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo
1 dellarticolo 9, gli Stati parti simpegnano a rispettare
il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese,
compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto
di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente
alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per
proteggere la sicurezza nazionale, lordine pubblico, la salute
o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui,
e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati
parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti
illeciti allestero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei
paesi dorigine).
2. A tal
fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali
o multilaterali o ladesione agli accordi esistenti.
Articolo12
1. Gli Stati
parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria
opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia,
dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua
età ed al suo grado di maturità.
2. A tal
fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo
che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o unapposita
istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo
ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente
che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi
altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. Lesercizio
di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni,
che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle
necessarie:
a) al rispetto
dei diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale o dellordine pubblico, della salute
o della moralità pubblica .
Articolo 14
1. Gli Stati
parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati
parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza,
dei tutori, di guidare il fanciullo nellesercizio del diritto
sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà
di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può
essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere
lordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità
pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
1. Gli Stati
parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione
e alla libertà di riunione pacifica.
2. Lesercizio
di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di
sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie
in una società democratica, nellinteresse della sicurezza
nazionale, della sicurezza pubblica o dellordine pubblico, o per
proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le
libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun
fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa
o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore
e della sua reputazione.
2. Ogni
fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti
riconoscono limportante funzione svolta dai mass media e devono
assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi
provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare
a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale
e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli
Stati parti devono:
a) incoraggiare
i mass media a diffondere uninformazione e programmi che presentino
unutilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino
conformi allo spirito dellarticolo 29;
b) incoraggiare
la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione,
lo scambio e la diffusione di uninformazione e di programmi di
questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiare
la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d) incoraggiare
i mass media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici
dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
e) promuovere lelaborazione
di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo
contro linformazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere,
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli
Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento
del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità
in ordine allallevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità
di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo
luogo ai genitori o, alloccorrenza, ai tutori. Nellassolvimento
del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dallinteresse
superiore del fanciullo.
2. Al fine
di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,
gli Stati parti devono fornire unassistenza adeguata ai genitori
o ai tutori legali nelladempimento delle loro responsabilità
in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo
di istituzioni e servizi per lassistenza allinfanzia.
3. Gli Stati
parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli
i cui genitori svolgano unattività lavorativa abbiano il
diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza
dellinfanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
1. Gli Stati
parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma
di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o
negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale,
mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi,
del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali
misure protettive comprenderanno, alloccorrenza, procedure efficaci
per listituzione di programmi sociali miranti a fornire lappoggio
necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché
per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto,
di ricorso, dinchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi
di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì
comprendere procedure dintervento giudiziario.
Articolo 20
1. Un fanciullo
che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente
familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato
in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza
da parte dello Stato.
2. Gli Stati
parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza
alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale
assistenza alternativa può comprendere, tra laltro, laffidamento,
la kafala prevista dalla legge islamica, ladozione o, in
caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per
linfanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito
conto della necessità di garantire una certa continuità
nelleducazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti
che riconoscono e/o autorizzano il sistema delladozione devono
accertarsi che linteresse superiore del fanciullo costituisca
la principale preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che
ladozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità
competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle
procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti
ed attendibili, che ladozione possa aver luogo tenuto conto della
situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori
e che, alloccorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro
assenso consapevole alladozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni
e consigli necessari in materia;
b) riconoscere
che ladozione in un altro paese può essere considerato
un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non
possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel
proprio paese dorigine, o non possa trovare nel suddetto paese
unaltra soddisfacente sistemazione;
c) assicurare,
in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure
di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di
adozione a livello nazionale;
d) prendere tutte
le debite misure atte a garantire che, nelladozione in un altro
paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario
illecito per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli
obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali
o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire
che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati
parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo
che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato
rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne,
che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona,
la fruizione di unadeguata protezione ed assistenza umanitaria
per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani
o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal
fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno
necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano
con lOrganizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare
i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i
genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato
al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della
famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori,
né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al
fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione,
la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per
qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dellambiente
familiare.
Articolo 23
1. Gli Stati
parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile
deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità,
che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva
alla vita della comunità.
2. Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno
e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili,
ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti
se ne prendano cura, dellassistenza di cui sia stata fatta richiesta
e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche
condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione
ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, lassistenza fornita
in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta
risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori
o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare
che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire
di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione,
preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere
al fanciullo lintegrazione sociale e lo sviluppo individuale più
completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati
parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale
lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive,
del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile
tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
ed i servizi di formazione professionale, nonché laccesso
a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare
le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza
in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più
alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione
di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire
che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali
servizi.
2. Gli Stati
parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto
ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
a) ridurre il tasso
di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a
tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare
riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le
malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante,
tra laltro, Iutilizzo di tecniche prontamente disponibili
e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto
conto dei rischi di inquinamento ambientale;
d) garantire appropriate
cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che
tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i
fanciulli, siano informati sulluso di conoscenze di base circa
la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dellallattamento
materno, ligiene personale ed ambientale, la prevenzione degli
incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di
queste informazioni;
f) sviluppare la
medicina preventiva, leducazione dei genitori e linformazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati
parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire
le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla
salute dei fanciulli.
4. Gli Stati
parti simpegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione
del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti
a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un
riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza
relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
1. Gli Stati
parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono
prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente
realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali
prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda,
tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo
e delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di ogni
altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta
di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.
Articolo 27
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita
sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
2. I genitori
o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la
responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità
e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati
parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono
prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo
o chi ne sia responsabile nellattuazione di questo diritto e,
in caso di necessità, devono fornire unassistenza materiale
e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione,
il vestiario e lalloggio.
4. Gli Stati
parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità
di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o
di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale
riguardo, sia sul proprio territorio che allestero. In particolare,
allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti
promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la
stipula di trattati in materia e ladozione di altri appropriati
strumenti.
Articolo 28
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere uneducazione
e, nellottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto
e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
a) rendere listruzione
primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo
sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale,
renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare
misure appropriate quali lintroduzione della gratuità dellinsegnamento
e lofferta di unassistenza finanziaria nei casi di necessità;
c) rendere listruzione
superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con
ogni mezzo appropriato;
d) rendere linformazione
educativa e lorientamento professionale disponibile ed alla portata
di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti
atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione
dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati
parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la
disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità
umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione
.
3. Gli Stati
parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in
materia di educazione, in particolare al fine di contribuire alleliminazione
dellignoranza e dellanalfabetismo nel mondo intero e facilitando
laccesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi
di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo
devono essere tenuti in particolare considerazione .
Articolo 29
1. Gli Stati
parti concordano sul fatto che leducazione del fanciullo deve
tendere a:
a) promuovere lo
sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle
sue attitudini mentali e fisiche, in tutto larco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel
fanciullo il rispetto dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al
fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario
e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza
tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali
e religiosi, e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel
fanciullo il rispetto per lambiente naturale.
2. Nessuna
disposizione del presente articolo o dellarticolo 28 deve essere
interpretata quale interferenza nella libertà degli individui
e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione
che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che listruzione impartita in tali istituti risulti
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in
cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di
origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze
o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la
propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di
avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo
gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua
età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati
parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano lorganizzazione
di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale
in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro
lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che
interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute
o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati
parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per garantire lapplicazione di questo articolo.
A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti
internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare letà
minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire unappropriata
disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene
o altre sanzioni adeguate per garantire leffettiva applicazione
di questo articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti
devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo,
sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro luso illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle
convenzioni internazionali, e per prevenire limpiego di bambini
nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti
simpegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere
in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e
multilaterale, per prevenire:
a) linduzione
o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività
sessuali illecite;
b) lo sfruttamento
dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
c) lo sfruttamento
dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti
devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale
e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico
di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti
devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole
a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti
simpegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo
sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani
o degradanti; né la pena capitale, né lergastolo
senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per
reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo
debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente.
Larresto, la detenzione o limprigionamento di un fanciullo
devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il
periodo più breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo
privato della libertà debba essere trattato con umanità
e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che
tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato
dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata
preferibile nellinteresse superiore del fanciullo, e deve avere
il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso
la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari;
d) qualsiasi fanciullo
privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente
avvalere dellassistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché
del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di
libertà davanti ad un tribunale o unaltra autorità
competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione
sul suo caso.
Articolo 38
1. Gli Stati
parti simpegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle
norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto
armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati
parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna
persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte
alle ostilità.
3. Gli Stati
parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona
che abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo,
gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità
allobbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale,
di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli
Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura
e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti
adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero
fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima
di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura
o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana
o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé
e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole
di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti
atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi
il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
altrui, e che tenga conto della sua età, nonché dellesigenza
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
assumere un ruolo costruttivo in seno a questultima.
2. A tal
fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali,
gli Stati parti devono garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo
sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la
legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal
diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
b) qualsiasi fanciullo
sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti
garanzie:
I. essere considerato
innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
II. essere sollecitamente
e direttamente informato delle accuse a suo carico, o alloccorrenza,
tramite i suoi genitori o tutori, ed avere lassistenza legale
o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
III. avere la propria
causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da unautorità
competente, indipendente e imparziale, in unudienza equa e conforme
alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza,
a meno che ciò non sia considerato contrario allinteresse
superiore del fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua età
o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
IV. non essere
obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far
interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione
dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
V. se considerato
colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro
tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso
unistanza giuridica o a unattività competente, indipendente
e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
VI. avvalersi dellassistenza
gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di
comprendere la lingua utilizzata;
VII. avere il pieno
rispetto della sua privacy in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati
parti devono cercare di promuovere ladozione di leggi, procedure,
Iinsediamento di autorità e di istituzioni riguardanti
in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli
di aver infranto la legge penale, e in particolare simpegneranno
a:
a) fissare uneta
minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati
non capaci di infrangere la legge penale;
b) adottare misure,
ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi
di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione
che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno
previste norme relative alla tutela, allorientamento e alla supervisione,
alla consulenza, allaffidamento familiare, a programmi di formazione
educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative
al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano
trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla
loro specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione
di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa
che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del
fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione
di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto
internazionale in vigore in quello Stato.
Articolo 42
Gli Stati parti
si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della
Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai
fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine
di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione
degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione,
sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà
le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato
sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta
competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione.
I membri del Comitato
saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a
titolo personale, tenuto conto di unequa ripartizione geografica
nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri
del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista
di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può
designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima
elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi
a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione
e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna
elezione, il segretario generale delle Nazioni Unite invierà
una lettera agli Stati parti con linvito a sottoporgli i rispettivi
nominativi entro due mesi. Il segretario generale preparerà quindi
una lista in ordine alfabetico delle persone designate con lindicazione
degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli
Stati parti della Convenzione.
5. Lelezione
sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata
dal segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione,
per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi
degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto
il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti
degli Stati presenti e votanti.
6. I membri
del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono
nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri
eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente
dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati
dal Presidente della riunione.
7. In caso
di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento
ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato
parte che ha designato tale membro provvederà a designare un
altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo
mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato
adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato
elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni
del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite
o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato
terrà almeno una riunione lanno. La durata delle sessioni
del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione
degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dellAssemblea
generale.
10 bis.
Il segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale
necessario ed i locali atti ad assicurare lefficace adempimento
delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. (Con
lapprovazione dellAssemblea generale, i membri del Comitato
istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti
prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed
alle condizioni stabilite dallAssemblea generale) oppure (Gli
Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nelladempimento
delle loro funzioni).
12. (Gli
Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento
delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso
alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei
locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis
di questo articolo).
Articolo 44
1. Gli Stati
parti simpegnano a sottoporre al Comitato, tramite il segretario
generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate
per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui
progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
a) entro due anni
dallentrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati
parti interessati;
b) successivamente
ogni cinque anni.
2. I rapporti
redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali
difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente
gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono
anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato
di avere unidea precisa in merito allattuazione della Convenzione
in quel paese.
3. Lo Stato
parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è
tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo l/b
a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato
può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa
allapplicazione della Convenzione.
5. Il Comitato
sottoporrà allAssemblea generale delle Nazioni Unite, tramite
il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie
attività.
6. Gli Stati
parti simpegneranno a garantire unampia diffusione ai loro
rapporti nel proprio paese.
Articolo 45
Allo scopo di promuovere
leffettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la
cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione
medesima:
a) Le agenzie specializzate,
IUNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto
di farsi rappresentare in occasione dellesame dellapplicazione
delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato.
Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, IUNICEF
e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato
a fornire pareri sullapplicazione della Convenzione nei settori
di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate
e lUNICEF a sottoporgli rapporti sullapplicazione della
Convenzione nei settori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato
trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, allUNlCEF
e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti
che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza
tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato
eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato
può raccomandare allAssemblea generale di chiedere al segretario
generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi
ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato
può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale
basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della
presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi
ad ogni Stato parte interessato e sottoposti allattenzione dellAssemblea
generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.
Articolo 46
La presente Convenzione
è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione
è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione
resterà aperta alladesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti
di adesione verranno depositati presso il segretario generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente
Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del
deposito presso il segretario generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo
Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà
in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica
o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
1. Ogni
Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite. Il segretario generale comunicherà le proposte di emendamento
agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla
convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette
proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla
data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci
a favore di tale conferenza, il segretario generale convocherà
la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento
adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
conferenza verrà sottoposto allapprovazione dellAssemblea
generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi
emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo
entra in vigore una volta approvato dallAssemblea ed accettato
dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo
la sua entrata in vigore, Iemendamento vincola quegli Stati che
lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle
disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano
accettato.
Articolo 51
1. Il segretario
generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o delladesione.
2. Non sarà
consentita una riserva incompatibile con loggetto e gli scopi
della presente Convenzione.
3. Le riserve
possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata
al segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite,
che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui sarà stata ricevuta dal segretario generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte
può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta
al segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il segretario
generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
Il segretario dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione,
i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno
ugualmente fede, sarà depositata presso il segretario generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
LA Convenzione Internazionale
sui Diritti dellInfanzia
(versione semplificata)*
PRIMA PARTE
1. Il bambino (o
bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni.
2. Gli Stati devono
rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati,
ricchi o poveri, maschi o femmine, di diverse razze, di religione diversa,
ecc.
3. Tutti quelli
che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie
per il suo benessere.
4. Ogni Stato deve
attuare questa Convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi,
finanziamenti e altri interventi. In caso di necessità gli Stati
più poveri dovranno essere aiutati da quelli più ricchi.
5. Gli Stati devono
rispettare chi si occupa del bambino.
6. Il bambino ha
diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.
7. Quando nasce
un bambino ha diritto ad un nome, ad essere registrato e avere laffetto
dei suoi genitori.
8. Il bambino ha
diritto alla propria identità, alla prorpria nazionalità
e a rimanere sempre in relazione con la sua famiglia .
9. Il bambino non
può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori.
La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato.
Il bambino separato dai genitori deve poter mantenere i contatti con
essi. Quando la separazione avviene per azioni di uno Stato (carcerazione
dei genitori, deportazione ecc.) il bambino deve essere informato sul
luogo dove si trovano i genitori.
10. Il bambino
deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare
in casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.
11. Il bambino
non può essere portato illegalmente in un altro Stato.
12. Il bambino
deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano.
Quando si prendono decisioni che lo riguardano, prima di decidere deve
essere ascoltato.
13. Il bambino
ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno,
la stampa, ecc.
14. Gli Stati devono
rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di
conoscenza e di religione. I genitori hanno il diritto e il dovere di
indirizzare i figli nellesercizio dei loro diritti.
15. Il bambino
ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.
16. Il bambino
ha diritto a conoscere tutte le informazione utili al suo benessere.
Gli Stati devono:
far fare
film, programmi TV e altro materiale utile per il bambino;
scambiare
con gli altri Stati tutti i materiali interessanti adatti per i bambini;
proteggere
i bambini da libri e da altri materiale inadatto per loro.
17. I genitori
(o tutori legali) devono curare leducazione e lo sviluppo del
bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro
compito.
18. Lo Stato deve
assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo
a qualcuno. Chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.
19. Gli Stati devono
permettere ladozione nellinteresse del bambino. Ladozione
deve essere autorizzata dalle autorità col consenso dei parenti
del bambino. Se ladozione non può avvenire nello Stato
del bambino si può fare in un altro Stato. Ladozione non
deve essere fatta mai per soldi.
20. Gli Stati devono
prendersi cura dei bambini rifugiati e aiutarli a ricongiungersi con
la famiglia.
21. Il bambino
svantaggiato fisicamente o mentalmente deve vivere una vita completa
e soddisfacente insieme agli altri bambini. Gli Stati devono garantire
lassistenza gratuita se i genitori e i tutori sono poveri. Inoltre
il bambino ha diritto ad andare a scuola, a prepararsi al lavoro e a
divertirsi.
22. Il bambino
deve poter vivere in salute anche con laiuto della medicina. Ha
diritto di essere aiutato quando ne ha bisogno.
23. Il bambino
che è stato curato ha il diritto di essere controllato periodicamente.
24. Ogni bambino
deve essere assistito in caso di malattia o di necessità economiche
tenendo conto delle possibilità economiche dei genitori o dei
tutori.
25. Ogni bambino
ha diritto a vivere bene. La famiglia ha la responsabilità di
nutrirlo, vestirlo, dargli una casa anche quando il padre si trova in
un altro Stato e gli Stati devono aiutare le famiglie in questo compito
se ne hanno bisogno.
26. Il bambino
ha diritto allistruzione. Per garantirgli questo diritto gli Stati
devono:
fare
scuole di base gratuite e obbligatorie per tutti;
garantire
la scuola superiore e aiutare chi ha le capacità a frequentarle;
informare
i bambini sulle varie scuole che ci sono.
Gli Stati devono
anche controllare che nella scuola siano rispettati i diritti dei bambini.
27. Leducazione
del bambino deve:
sviluppare
tutte le capacità;
rispettare
i diritti umani e le libertà;
rispettare
i genitori, la lingua e la cultura del Paese in cui il bambino vive;
preparare
il bambino ad andare daccordo con tutti; rispettare lambiente
naturale
28. Il bambino
che ha una lingua o una religione diversa dalla maggioranza ha il diritto
di usare la propria lingua, e vivere secondo la sua cultura e praticare
la sua religione
29. Il bambino
ha diritto di giocare, di riposarsi e di divertirsi. Gli Stati devono
garantire a tutti il diritto di partecipare alla vita culturale e artistica
del Paese.
30. Il bambino
non deve essere costretto a fare dei lavori pesanti o rischiosi per
la sua salute o che gli impediscano di crescere bene e di studiare.
Gli Stati devono approvare delle leggi che stabiliscano a quale età
si può lavorare, con quali orari e in quali condizioni e devono
punire chi non li rispetta.
31. Gli Stati devono
proteggere il bambino contro le droghe ed evitare che sia impegnato
nel commercio della droga.
32. Gli Stati devono
proteggere il bambino dallo sfruttamento e dallabuso sessuale.
33. Gli Stati devono
mettersi daccordo per evitare il rapimento e la vendita dei bambini.
34. Gli Stati devono
proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.
35. Nessun bambino
deve essere sottoposto a tortura, a punizioni crudeli, alla pena di
morte o allergastolo. Se un bambino deve andare in prigione deve
essere per un motivo grave e per un breve periodo. In carcere deve essere
rispettato, mantenere i contatti con la famiglia e tenuto separato dagli
adulti.
36. In caso di
guerra i bambini non devono essere arruolati in un esercito se non hanno
almeno quindici anni.
37. Se un bambino
è stato trascurato, sfruttato o maltrattato anche a causa della
guerra, deve essere aiutato a recuperare la sua salute.
38. Il bambino
che non osserva la legge deve essere trattato in modo da rispettare
la sua dignità. Gli Stati devono garantire che deve essere ritenuto
innocente fino a quando non sia riconosciuto colpevole, dopo un processo
giusto; che la sua causa si faccia velocemente; che non sia costretto
a dichiararsi colpevole; che, se giudicato colpevole abbia diritto alla
revisione della sentenza; che se parla unaltra lingua abbia lassistenza
di un interprete, che sia rispettata la sua privacy, ecc.
39. Gli articoli
di questa Convenzione possono non essere sostituiti alla legge dello
Stato se essa è più favorevole al bambino.
SECONDA PARTE
40. Gli Stati simpegnano
a far conoscere questa Convenzione sia ai bambini che agli adulti.
41. Gli Stati devono
nominare un comitato internazionale che si riunisca periodicamente e
controlli se i diritti dei bambini vengono rispettati.
42. Ogni 5 anni
gli Stati devono informare il segretario generale delle Nazioni Unite
(ONU) e il Comitato dicendogli cosa hanno fatto per rispettare i diritti
dei bambini.
43. Le Nazioni
Unite possono incaricare organizzazioni specializzate internazionali,
come lUnicef o altri, di controllare come i diritti dei bambini
vengono rispettati in tutti gli Stati del mondo.
TERZA PARTE
44. Questa Convenzione
può essere firmata da tutti gli Stati del mondo.
45. La Convenzione
deve essere trasformata in legge da ogni Stato.
46. La Convenzione
può essere firmata, anche dopo lapprovazione, da qualsiasi
altro Stato che si aggiunga dopo.
47. La Convenzione
è entrata in vigore 30 giorni dopo che i primi 20 Stati la hanno
adottata.
48. Ogni Stato
può proporre cambiamenti al testo della Convenzione inviando
le proposte di modifica al segretario generale delle Nazioni Unite.
49. Il segretario
generale farà conoscere a tutti gli Stati le osservazioni e i
dubbi che ogni singolo Stato ha espresso quando ha adottato la Convenzione.
50. Uno Stato si
può opporre alla Convenzione scrivendo al segretario generale.
51. La Convenzione
è depositata presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
52. Il testo uffiale
della Convenzione è scritto in arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo.
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