"Insegnare i Diritti Umani"
a cura di Flavio Lotti e
Nicola Giandomenico
(Edizioni Gruppo Abele)
Educare ai diritti umani:
la sfida delluomo planetario
di Antonio Papisca*
[* Direttore del Centro di
studi e di formazione sui diritti dellÕuomo e dei popoli dellÕUniversità
di Padova, direttore del Master europeo in diritti umani e democratizzazione,
e membro del Comitato interministeriale dei diritti delluomo.]
1. La sfida delleducare, oggi
Alla soglia del
terzo millennio, in un mondo sempre più interdipendente, nel
quale si fa fatica a riconoscere e mantenere identità e sicurezze
personali e di gruppo, ma in cui si sono tuttavia dilatati gli orizzonti
della promozione umana e innescate numerose linee di tendenza al positivo,
leducare si impone con una urgenza, anzi con una perentorietà
forse mai prima avvertita. Un educare allessere persona nella
dimensione reale, non più soltanto ideale, delluniversale,
consapevole del suo dover stare in modo non subalterno nella realtà
dei processi di globalizzazione, interiormente disposta e culturalmente
attrezzata a passare dalla fase conflittuale della multiculturalità
a quella dialogica e cooperativa dellinterculturalità,
profondamente motivata a impegnarsi lungo il cammino dello sviluppo
umano solidale in casa propria e in casa altrui, dal quartiere allONU.
Di fronte alleducatore
sta oggi la sfida delluomo planetario, così lucidamente
e appassionatamente preconizzato da Ernesto Balducci.
In questo momento,
gli insegnanti che avvertono, non possono non avvertire, la tensione
allessere educatori, hanno bisogno, più che di ulteriori
sofisticatezze metodologiche, soprattutto di contenuti, di appropriate
categorie concettuali, di paradigmi che facilitino la comprensione del
complesso e linteriorizzazione di valori e metodi necessari per
orientarsi e scegliere, insomma di alimentazione sostanziale per un
autentico aggiornamento. Ristagnano ancora, qua e là, effetti
di onda lunga del tempo di sperimentalismi didattici fine a se stessi.
Occorre porre argine parlo da insegnante a insegnanti
a certe digressioni psicologizzanti e ad impressionismi terminologici
tanto suggestivi quanto sterili e fuorvianti, occorre ritrovare vigore,
oltre che rigore, didattico e buon senso educativo, collocandosi nellalveo
fecondo della cultura della centralità della persona nella società
(locale, regionale, nazionale, continentale, mondiale, transnazionale),
del civismo di società civile globale (global civil society),
della governabilità globale (global governance), dello
sviluppo umano (human development), della pace positiva.
Linvito è
ad attrezzarsi con una cultura di pensiero forte, che significa, innanzitutto,
ricercare tutti gli interstizi al positivo che la complessa situazione
mondiale offre. Se educare significa non soltanto trasmettere nozioni
ma, in via primaria e trasversale rispetto ai vari settori dellistruire,
aiutare a interiorizzare determinati valori perché motivino allazione
nella società dal quartiere al mondo, allora non cé
posto per il pensiero debole. Mentre ce nè, naturalmente,
per la problematizzazione e lanalisi critica dei valori prima
della loro libera interiorizzazione ad opera dei discenti.
Perché ci
sia un disegno educativo ci deve essere un paradigma valoriale di riferimento,
una bussola assiologica. Se non cè questa e tuttavia si
dice «educazione», si inganna e ci si inganna. Questo tipo
di ambiguità ha pervaso lera preistorica, si fa per dire,
della scuola come «istruzione».
Oggi si è
sfidati a uscire da questo stato deprimente dellinsegnare a scuola
in virtù non soltanto perché estesi processi di mutamento
strutturale sono in atto nel pianeta, ma anche perché il paradigma valoriale,
la bussola assiologica per leducare a scuola (e fuori dalla scuola)
ci viene proposta in termini meno soggettivi e opinabili che nel passato.
A proporcela non è più questo o quel pensatore illuminato,
questo o quel profeta ispirato, questo o quel ministro della pubblica
«istruzione», questo o quellideologo (più o
meno totalizzante), ma la comunità internazionale (innanzitutto
ONU, UNESCO, Consiglio dEuropa) mediante un processo di elaborazione
culturale e di normazione giuridica sopranazionale cui le varie culture
del mondo conferiscono il meglio di sé. Intendo riferirmi al
sapere universale dei diritti umani e alla relativa traduzione normativa
che ha avuto inizio con la Carta delle Nazioni Unite del 1945 e che
si è sviluppata con la Dichiarazione universale dei diritti umani
del 1948 e con le successive convenzioni giuridiche
internazionali. Lultima di queste a entrare in vigore, nel 1990,
è la Convenzione sui diritti dei bambini e dei minori. Siamo
entrati, ormai da cinquantanni, nellera del diritto internazionale
dei diritti umani, un diritto completamente nuovo poiché, diversamente
dal vecchio diritto internazionale degli Stati (quello che ha trovato
consacrazione formale nella cosiddetta «pace di Westfalia»
del 1648), pone alla sua base il valore della eguale dignità
innata di tutte le persone umane e ne asserisce la centralità
nella società, nella politica e nelleconomia. Questo nuovo
ordinamento, che definisco panumano, ha un contenuto fortemente etico,
si sostanzia di valori umani universali come chiaramente si evince a
partire dallarticolo 1 della Dichiarazione universale: «Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri con spirito di fratellanza». In questo articolo è
racchiuso il concetto di «dignità umana» con riferimento
ai valori universali della ragione, della coscienza, della libertà
e della fratellanza. Il nuovo diritto internazionale, appunto perché
sancisce i diritti innati della persona, ha una intrinseca valenza «costituzionale»
e contiene pertanto principi che i giuristi definiscono di ius
cogens, nel senso che valgono
nei confronti di tutti, a prescindere dalla loro espressa accettazione,
ed eventuali norme ed atti contrari sono illegittimi, anzi nulli in
radice. Sullargomento si è espressamente pronunciato anche
il Tribunale permanente dei popoli in occasione della sessione speciale
dedicata a «La conquista dellAmerica e il diritto internazionale»
nel 500° anniversario della «scoperta» del nuovo continente
(Padova-Venezia, 5-8 ottobre 1992). Nella sentenza è tra laltro
asserito: «A partire da questi principi si sviluppa un corpo organico
di norme sovrastatali di protezione dei diritti umani, riconosciuti
a ciascuna persona anche nei confronti dello Stato di appartenenza.
Da questo momento la sovranità degli Stati cessa di essere assoluta
e gli Stati diventano titolari di obblighi di diritto internazionale
nei confronti della comunità mondiale e dei propri cittadini.
Si delinea insomma labbozzo di una Costituzione mondiale in forza
della quale la comunità internazionale passa, almeno sul piano
normativo, dallo stato di natura allo stato
civile. E insieme si afferma e si sviluppa, tra gli uomini di tutti
i continenti, una coscienza sempre più diffusa del valore inderogabile
dei principi da essa consacrati e dellorizzonte etico-politico
cui essi rimandano». Nalla parte V della sentenza, quella relativa
alle «proposte», si legge al punto 2 che occorre «assegnare
il rango di norme di diritto generale inderogabile, e gerarchicamente
sovraordinato (ius cogens),
al ripudio della guerra e a tutte le espressioni normative dei diritti
fondamentali, cioè a quelle che proteggono la comunità
umana (lumanità) nel suo insieme e in tutte le sue componenti,
individuali e di gruppo, nonché nel suo rapporto con la natura;
sicché tali norme costituiscono il paradigma di validità
materiale di tutti gli atti normativi e di tutte le decisioni prodotte
da qualunque organo interno o internazionale, nonché dai contratti
privati internazionali».
Il paradigma di
valori che questo ordinamento panumano recepisce con i caratteri forti
della cogenza giuridica erga omnes, si propone quale bussola
non-di-parte per il disegno educativo dei nostri tempi. Gli insegnanti
lo adottino dunque tranquillamente, anche a prescindere da posizioni
ministeriali, con la consapevolezza di essere, allo stesso tempo, educatori
al passo con la storia e garanti della legge buona e giusta. Il fatto
che il nucleo valoriale del disegno educativo abbia il crisma della
giuridicità, e quindi della obbligatorietà, non lo rende
freddo e «tecnico». La norma dei diritti umani è
certamente importante per quello che è, per ciò che enuncia
e sancisce, ma lo è ancora di più per ciò che essa
implica, operativamente, in termini di nuove istituzioni, programmi,
comportamenti. È la norma che motiva e eccita allazione
e che, per la sua garanzia effettiva, si affida alleducatore prima
che al giudice. I diritti umani sono ciò che essi inducono a
fare.
2. Il sapere dei diritti umani
Il sapere dei diritti
umani è dunque un sapere assio-pratico (valore più azione),
cioè finalizzato alla incarnazione dei valori nel preciso contesto
storico di riferimento. Come prima ricordato facendo riferimento allarticolo
1 della Dichiarazione universale del 1948, il sapere dei diritti umani
assume che i «diritti fondamentali» ineriscono alla persona,
sono innati, e quindi sono inviolabili, inalienabili, imprescrittibili.
Il legislatore li «riconosce», non li «attribuisce»
né tanto meno li crea, come avviene invece per i «diritti
soggettivi». Una volta esplicitati nella lettera della legge,
che per questo fatto assurge al rango di legge costituzionale, i diritti
umani non possono essere revocati o sospesi in ragione di mutate condizioni
politiche ovvero di mutati rapporti di potere. Perché? Appunto
perché sono innati alla persona ed esprimono i bisogni vitali
di questa, sia materiali sia spirituali. La legge positiva chiama «diritti
fondamentali» questi bisogni essenziali allo scopo di imporre
erga omnes lobbligo di «soddisfarli»: garantire
o tutelare i diritti umani significa infatti soddisfare i bisogni vitali
che ne sostanziano il contenuto. Dunque, la persona umana, tutte le
persone umane egualmente, tutte ontologicamente eguali, sono riconosciute
portare in sé la legge fondamentale, la legge delle leggi. La
persona aumana è dunque soggetto originario di qualsiasi ordinamento
e sistema. Per questa ragione risiede in essa, in via originaria, la
sovranità: in ciascuna persona pro quota, nei popoli e
nella famiglia umana universale in toto.
Lo Stato, il sistema
degli Stati, lOrganizzazione delle Nazioni Unite, lUnione
Europea sono entità derivate, non sono dotate di libero arbitrio,
non hanno in sé la ragione del proprio essere. Il fine primario
dello Stato è il benessere dei cittadini, che risulta dal soddisfacimento
dei loro bisogni vitali-diritti fondamentali. E poiché tutte
le persone umane, in qualunque parte del mondo vivano, hanno gli stessi
bisogni vitali riconosciuti oggi, finalmente dalla legge
internazionale scritta come diritti umani, ne discende che la ratio
della legittimazione dellautorità, dellautorità
statuale in specie, è la stessa in ogni parte del mondo e che
tutti gli Stati devono perseguire lo stesso obiettivo primario e sottostare
alla medesima deontologia di «sistema derivato» ovvero di
strumentalità.
La democrazia non
si spiega se non con il sapere dei diritti umani. Perché il potere
appartiene al popolo e non al re o ad un imprenditore o ad una multinazionale
finanziaria o ad un calciatore di grido? Perché il popolo è
sovrano. Ed è sovrano perché ciascuno degli esseri umani
che compongono i popoli è titolare di diritti innati e quindi
di potestà originaria pro quota sua. E poiché i
diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti sono sia civili
e politici sia economici, sociali e culturali, fra loro interdipendenti
e indivisibili nel rispetto del principio di integralità della
persona umana, allora la democrazia non può che essere tutta
la democrazia: politica ed economica; rappresentativa e diretta; locale,
nazionale e internazionale; rappresentanza, partecipazione e autogestione.
Se il fine primario dello Stato, quello che, ripeto, ne fa la ragion
dessere strumentale, è il soddisfacimento dei bisogni vitali
dei cittadini, allora la forma Stato non può non essere, inscindibilmente,
«Stato di diritto» e «Stato sociale» (sostenibile)
e non può non informare la sua articolazione, sia istituzionale
sia funzionale, al principio di sussidiarietà. Avendo come paradigma
di riferimento i diritti umani, la stessa «autonomia locale»
(territoriale) è una proprietà intrinseca, originaria,
non derivata, degli enti di governo che, per loro natura, sono più
vicini ai cittadini, a cominciare dai Comuni.
Dunque, il paradigma
dei diritti umani postula istituzioni più umane, postula
lesercizio del potere di comando in termini di «statualità
sostenibile», statualità umanocentrica, sia che si tratti
di statualità nazionale e subnazionale sia che si tratti di statualità
sopranazionale come quella esercitata, per esempio, dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dellUnione Europea.
In particolare,
i diritti umani postulano lorientamento sociale delleconomia
mondiale, oggi preda di competizione selvaggia e di speculazione finanziaria
e valutaria sottratta a ogni valida forma di controllo democratico.
Poiché la
persona umana è il soggetto originale e centrale rispetto a qualsiasi
sistema organizzato, i diritti fondamentali sono la base delle carte
costituzionali e di qualsiasi ordinamento, anzi ne sono il cuore. Il
principio del rispetto della dignità della persona, della eguale
dignità di tutte le persone umane, non è un principio
tra gli altri principi costituzionali, alla pari del principio lavorista,
del principio democratico, della distinzione dei poteri, di autonomia,
di pluralismo, ecc. È il principio fondante, gli altri principi
ne sono i corollari. Ragion per cui, il primo comma dellarticolo
1 della nostra Costituzione può oggi, con piena legittimazione...
ermeneutica, leggersi così: «LItalia è una
Repubblica democratica fondata sulla dignità della persona umana,
sul lavoro e sullautonomia locale e regionale». Parimenti,
il testo dellarticolo 2 assume questa più aggiornata e
coerente «specificazione»: «La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti universali, inviolabili e inalienabili della
persona umana, sia singolarmente sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede ladempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti umani sono economici, sociali, culturali, civili, politici:
la loro protezione deve avvenire nel rispetto dello loro interdipendenza
e indivisibilità. I diritti umani della donna fanno indissociabilmente
parte dei diritti fondamentali della persona».
3. La cittadinanza a partire dallo
status giuridico di «persona»
Attingendo al sapere
dei diritti umani, definiamo la cittadinanza come lo statuto della persona
umana nella comunità politica, uno statuto che non discende dalla
potestà anagrafica di uno Stato ma dal fatto che i diritti umani
sono della «persona» prima che del «cittadino».
Altrimenti detto, la persona è cittadino per ascrizione, in quanto
essere umano dotato di un corredo di diritti fondamentali riconosciuti
dalla legge scritta universale, non in quanto «appartenente»
a uno Stato. E se questo corredo giuridico «personale» è
identico per ogni essere umano ovunque si trovi così dice
esplicitamente la legge costituzionale universale la cittadinanza
primaria è quella planetaria o universale, è una cittadinanza
comune. Sicché, in ogni ordinamento lessere umano esiste
e opera con lo statuto giuridico di persona umana e quindi di cittadino
planetario. Lo spazio costituzionale dello statuto giuridico della persona
umana è lo spazio della terra, ove la legge suprema e listituzione
massima di riferimento sono rispettivamente
il diritto internazionale dei diritti umani e le Nazioni Unite: questa
traccia parametrica è già, lucidissima, nella enciclica
Pacem in Terris
di Giovanni XXIII (1963).
Su questo statuto
giuridico di persona e quindi di cittadino universale si innestano le
cittadinanze per così dire anagrafiche o amministrative: cittadinanza
nazionale italiana, cittadinanza regionale umbra o calabrese o veneta
o valdostana, cittadinanza comunale parmense o barese o padovana o assisate,
cittadinanza europea. La cittadinanza dellanagrafe sta alla cittadinanza
della persona come lo accidens sta allo ens. Alla luce
del diritto internazionale dei diritti umani ius positum,
è bene ricordarlo , listituto della cittadinanza
è oggi configurabile come un albero: radici sono i diritti umani,
il tronco è lo status giuridico di persona internazionalmente
riconosciuto o «cittadinanza personale», rami e foglie sono
le «cittadinanze anagrafiche». Orbene, la lotta per i diritti
di cittadinanza che significano non
soltanto il diritto di elettorato attivo e passivo, ma anche il diritto
alla salute, il diritto al lavoro, il diritto alleducazione, ecc. ,
nel suo significato profondo, mira a rendere coerenti le varie cittadinanze
anagrafiche, a partire da quella statuale-nazionale, con la cittadinanza
primaria legata allo statuto giuridico di persona umana. Un esempio
di non coerenza tra cittadinanza primaria e cittadinanza anagrafica
è quello che riguarda la «cittadinanza dellUnione
Europea». Larticolo 8 del Trattato sullUnione Europea
così dispone: «È istituita una cittadinanza dellUnione.
È cittadino dellUnione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro. I cittadini dellUnione godono dei diritti e
sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato». I diritti
di questa nuova cittadinanza anagrafica sono: il diritto di libera circolazione
e soggiorno nel territorio degli Stati membri, il diritto di elettorato
attivo e passivo nelle elezioni comunali dello Stato membro in cui si
risiede, il diritto a godere della protezione diplomatica, sul territorio
di uno Stato terzo, da parte di uno qualsiasi degli Stati membri, il
diritto di petizione davanti al Parlamento europeo, il diritto di rivolgersi
al Mediatore europeo. Non cè traccia di diritti umani,
manca il riferimento allo statuto giuridico di persona umana internazionalmente
riconosciuto. La base o la premessa ontologica della cittadinanza europea
è costituita dal fatto di essere cittadino anagrafico di uno
Stato membro, cioè di appartenergli. Chi ha una cittadinanza
anagrafica diversa dalla cittadinanza anagrafica di uno Stato membro
dellUnione non può essere cittadino europeo. È evidente,
qui, linfluenza dellapproccio statualistico, discriminatorio
nella sua essenza.
La cittadinanza
anagrafica, in particolare quella nazionale, viene concepita e insegnata
come un fatto che è allo stesso tempo di identificazione collettiva
ad intra, attorno ai tradizionali, e non più sostenibili,
simboli «centralistici» e «nazionalistici» della
statualità, e di esclusione collettiva ad extra, nei confronti
di quanto non rientra nel dominio riservato dello Stato dappartenenza.
Lo statuto di cittadinanza anagrafica è fortemente statualistico
e nazionalistico.
Che senso ha, che
utilità ha questa concezione dello statuto di cittadinanza nellera
dellinterdipendenza mondiale complessa? Un senso fortemente ostativo
nei confronti dei processi di nuova socializzazione miranti a rendere
la persona, le famiglie, i gruppi consapevoli delle sfide e dei segni
dei tempi, capaci di realizzarsi nel nuovo contesto sociale, politico
ed economico della multietnicità e della multiculturalità,
capaci di essere politicamente attivi, partecipativi, propositivi nello
spazio reale della politica, quello che va dalla città allUE
allONU, capaci di esercitare ruoli di attori di pace sociale e
di pace internazionale nello spazio costituzionale che travalica i confini
nazionali.
Nei paesi industrializzati
delloccidente aumenta il numero delle persone, dei gruppi e delle
famiglie con cittadinanza anagrafica dei paesi ad economia povera, dei
paesi del Sud del mondo. Non siamo attrezzati, né culturalmente
né politicamente né giuridicamente a convivere con quanti
sono portatori, sì, di culture diverse ma non di bisogni vitali
diversi. Limmigrato, laltro, prima di essere un «diverso»
è «persona» umana, con lo stesso identico statuto
giuridico personale di noi, cittadini anagrafici dello Stato ospitante.
Forse, ci siamo troppo lasciati prendere dalle suggestioni della categoria
della «diversità», privilegiando questa rispetto
alla categoria, meno impressionistica dell«alterità».
Il punto forte, quello da cui partire, è quello della eguaglianza
ontica delle persone umane. La vera sfida è quella di calare
questo valore nella diversità delle culture, è quella
di inculturarlo storicamente.
La multietnicità
nello stesso territorio, nello stesso micro ambito territoriale, è
un dato di fatto, significa la compresenza di più culture talora
anche molto diverse e distanti fra loro. Il problema che si pone è
come passare dal dato, direi geometrico, della multienticità
e della multiculturalità ad una situazione, che non può
non essere dinamica e allo stesso conflittuale e dialogica, di interculturalità.
Il tramite è quello della conoscenza e del dialogo. Ma la tradizionale
cultura della cittadinanza nazionale anagrafica è di per sé
chiusa alla curiosità di conoscere la cultura degli altri. Per
aprire lorizzonte sono necessarie, ma non bastano, le campagne
di sensibilizzazione, proclami ideologici, prese di posizione di partiti
e formazioni sociali. Occorre un più ampio processo educativo
e di formazione permanente, che coinvolga tutte le generazioni. Occorre
una estesa e capillare mobilitazione educativa, in grado di aiutare
ad interiorizzare il sapere dei diritti umani. Ed occorre procedere
con celerità, per prevenire che la
cultura della diversità discriminante e intollerante si radichi.
Ma come si fa a dialogare se non cè un comune paradigma
di riferimento, se non esiste un nucleo di valori e di simboli transculturali?
Ecco il sapere dei diritti umani, come sapere ontologicamente universale
e strumentalmente o pedagogicamente se si vuole transculturale.
Che abbia questa funzione lo si vede, per esempio, alle grandi Conferenze
mondiali delle Nazioni Unite o nel dialogo interconfessionale di cui
è documento importante quello del 1993 intitolato «Per
unetica globale». È il sapere che ci porta a prendere
coscienza e a rivendicare lo statuto giuridico di persona come fulcro
delle cittadinanze anagrafiche.
4. Universalità reale
A questo punto,
occorre rispondere a un interrogativo tuttora ricorrente: i diritti
umani sono veramente universali? Nel mondo intellettuale occidentale,
particolarmente in quello italiano e in quello accademico in specie,
continua vischiosamente a permanere quello che possiamo chiamare lapproccio
dellesitazione e del pudore nei riguardi dei diritti umani. Da
un lato cè il duplice timore di esporsi troppo sul terreno
dei valori e di porre a rischio la propria reputazione scientifica;
dallaltro cè la perdurante, scarsa conoscenza di
ciò che è avvenuto e sta avvenendo nella cantieristica
internazionale giuridica, politica e sociale dei diritti
umani.
Giova qui richiamare
la distinzione tra universalità logica o immanente (è
universale ciò che non può non essere universale; un diritto
umano o diritto fondamentale, se tale, non può non essere universale)
e universalità pratica, legata questa al dato esperienziale delleffettiva
condivisione dei valori «diritti umani».
Orbene, sul piano
formale, non è irrilevante il fatto che sia avvenuto il riconoscimento
giuridico dei diritti umani mediante gli strumenti del diritto internazionale.
Prima, il discorso in materia era necessariamente circoscritto allarea
delletica e, eventualmente, a quella del de iure condendo.
Oggi, la giuridificazione internazionale della materia non può
non essere considerata come un elemento determinante ai fini della effettiva
universalizzazione del paradigma dei diritti umani. Tanto più
se si considera che ladesione formale alle convenzioni giuridiche
internazionali unadesione amplissima: oltre 130 sono le
ratifiche dei due Patti del l966, oltre 190 quelle della Convenzione
sui diritti dei bambini comporta anche la sottomissione degli
Stati a forme di controllo, sempre più puntuali e penetrative,
realizzate da organismi a carattere sopranazionale. Sul piano mondiale
operano, oltre che organi politici come la Commissione dei diritti umani
e la Sottocommissione contro la discriminazione e per la tutela delle
minoranze, anche organi indipendenti a carattere pre- o quasi-giurisdizionali
quali i Comitati delle Nazioni Unite preposti a sorvegliare lapplicazione
di altrettante convenzioni giuridiche. Sul piano regionale europeo e
interamericano operano organismi sopranazionali di carattere giurisdizionale
in senso proprio. Gli Stati hanno il duplice obbligo giuridico di rendere
conto in sede internazionale e di accettare di essere deferiti da individui
presso istanze giudiziarie o quasi giudiziarie internazionali. In presenza
di questa novità rivoluzionaria, uno Stato non ratifica a cuor
leggero le Convenzioni sui diritti umani. Ne è dimostrazione
il fatto che gli Stati Uniti dAmerica soltanto nel l991 hanno
ratificato il (solo) Patto internazionale sui diritti civili e politici,
e con tante riserve da far dire che, per gli USA, il dispositivo del
Patto è divenuto una nota a pie di pagina del lungo testo
delle riserve!
Più di
recente, sono entrati in funzione i Tribunali penali internazionali
per la ex Jugoslavia e il Rwanda e sta per nascere la Corte penale internazionale
permanente. La più importante innovazione che ad essi si accompagna,
è costituita dallintroduzione nellordinamento internazionale
del principio della «responsabilità personale» per
crimini contro lumanità e per crimini di guerra.
Non cè
dubbio che la Carta delle Nazioni Unite che, giova sottolineare
è uno strumento giuridico a duplice valenza, interstatuale e
panumana , fu adottata in un consesso diplomatico, la Conferenza
di San Francisco (aprile-giugno l945), accentuatamente «occidentale».
Dobbiamo tuttavia ricordare che durante la stessa Conferenza, una forte
pressione fu esercitata, proprio sul terreno assiologico che qui interessa,
da un coalizione di circa 40 organizzazioni nongovernative, molte delle
quali di matrice ebraica. La bruciante memoria dellolocausto e
la profonda fede in valori universali quali pace, non discriminazione,
solidarietà, più che la dottrina «liberistica»
occidentale dei (soli) diritti civili e politici, sono alla sorgente
del diritto panumano.
Dobbiamo ulteriormente
ricordare un importante dato storico: durante gli anni 50 e 60 i rappresentanti
dei sistemi politici e culturali dellEst e del Sud furono attivamente
coinvolti nel complesso processo di elaborazione dei principali strumenti
giuridici internazionali sui diritti umani. Va sottolineato che sia
lenunciazione del fondamentale principio di interdipendenza e
indivisibilità di tutti i diritti umani per cui il diritto
al lavoro è fondamentale quanto il diritto alla libertà
di riunione e di associazione sia la crescente attenzione rivolta
ai diritti cosiddetti di terza generazione (pace, ambiente, sviluppo)
si devono alliniziativa e allo specifico contributo delle culture
non occidentali. Questo principio è stato formalmente enunciato
la prima volta con apposita risoluzione dellAssemblea generale
delle Nazioni Unite nel l977. Il medesimo principio è stato successivamente
ribadito, con più forte autorità politica e giuridica,
dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo
del l986 e dalla Dichiarazione di Vienna del l993. È un principio
da ritenersi definitivamente acquisito alla cultura popolare e alla
esegesi giurisprudenziale, internazionale e comparata, dei diritti umani.
Ricordata la germinazione
non-occidentale di questo principio, qual è il suo significato?
Essenzialmente, che non può darsi una gerarchia allinterno
della lista dei diritti umani riconosciuti tramite le convenzioni giuridiche
internazionali: i diritti economici, sociali e culturali sono altrettanto
fondamentali, e quindi inviolabili e inalienabili, dei diritti civili
e politici; ambedue le categorie di diritti appartengono alla stessa
area della precettività. Da questo principio discendono implicazioni
sia per quanto riguarda la natura e gli strumenti della «garanzia»
sia per quanto riguarda la «forma» istituzionale della politica
e della statualità. Se il diritto al lavoro è altrettanto
fondamentale del diritto alle garanzie processuali, la «garanzia»
o la «tutela» deve essere intesa come «soddisfacimento»
di un bisogno vitale. Se per i diritti civili e politici sono sufficienti
la (buona) legge e la (equa) sentenza, per i diritti economici, sociali
e culturali, oltre a leggi e sentenze, occorrono provvedimenti
amministrativi, mobilitazione di risorse materiali, cooperazione internazionale,
«politiche mirate» (per loccupazione, la sanità,
lassistenza sociale, leducazione, ecc.). La più importante
e onerosa implicazione strutturale è che lo Stato sociale è
interdipendente rispetto allo Stato di diritto: una forma, questultima,
indispensabile ma non sufficiente a «garantire» i diritti
umani.
5. Società civile e società
religiosa
La prova più
significativa della effettiva universalizzazione dei diritti umani è
fornita dal fatto che lazione dei movimenti e delle strutture
nongovernative transnazionali operanti a fini solidaristici la
estesa rete di «società civile» è sempre
più consapevolmente orientata al paradigma dei diritti umani,
quale recepito dalla norma giuridica internazionale scritta, e dalla
crescente consapevolezza che proprio su questa norma riposa una più
esplicita legittimazione (anche formale) delle strutture indipendenti
di società civile a operare liberamente dentro e fuori dei singoli
Stati di appartenenza. Per rendersi conto di questo orientamento culturale
«legittimista» dellassociazionismo transnazionale
basta analizzare quanto avviene alle Conferenze mondiali delle Nazioni
Unite, da quella di Stoccolma sullambiente nel l972 fino alle
più recenti Conferenze del Cairo, di Vienna e di Pechino. Le
organizzazioni nongovernative (ONG), sono presenti dentro e fuori della
struttura intergovernativa delle Conferenze: dentro, mediante lesercizio
del cosiddetto status consultivo; fuori, dando vita alle cosiddette
«conferenze parallele», una sorta di cordone sanitario stretto
attorno alla diplomazia congressuale degli Stati. È un crescendo
di ruolo politico di società civile allinsegna dei diritti
umani. Impressiona constatare, soprattutto a partire dalla Conferenza
mondiale sui diritti umani di Vienna del l993, come le ONG e le strutture
civili del Sud del mondo non soltanto siano sempre più numerose
ma siano anche le più appassionate assertrici del paradigma universale
dei diritti umani: in ordine di intensità per così dire
assertiva dei diritti umani stanno al primo posto le ONG asiatiche,
seguite da quelle africane, da quelle latinoamericane e da quelle europee.
Se si vuole la prova delluniversalità dei diritti umani,
losservatorio più appropriato è proprio quello delle
Conferenze mondiali. In queste occasioni si ritrovano e alzano la voce
anche le (non numerose) strutture associative dei paesi arabi: giova
ricordare che in alcuni di questi, soprattutto in Egitto, Tunisia, Palestina
e Marocco, operano associazioni, «leghe» e centri di studio
per i diritti umani. Ma sono significativi anche i piccoli nuclei associativi
in esilio (a Beirut) dellArabia Saudita e degli Emirati. Il riferimento
è sempre, anche in questi casi, al paradigma giuridico universale
dei diritti umani.
Ciò che
è in atto nel pianeta, pur con diversa accentuazione a seconda
dei luoghi, è unopera di impollinazione: il polline è
costituito dal paradigma dei diritti umani. Non si possono fare valutazioni
sullo stato dei diritti umani nel mondo se non si conosce o comunque
si prescinde da questo dato storico.
Se nella società
civile globale fervet opus in direzione delluniversale,
lo stesso può dirsi delle grandi religioni?
Per quanto riguarda
lislamismo ufficiale, in particolare la Conferenza islamica, il
problema dei diritti umani è divenuto oggetto di attenzione e
di prese di posizione formali: si segnala al riguardo la Dichiarazione
sui diritti umani nellIslam, adottata dalla riunione dei ministri
degli esteri della Conferenza islamica nel 1990 (cosiddetta «Dichiarazione
del Cairo»). Cè in questo documento, insieme con
il riconoscimento implicito dellavvenuta positivizzazione giuridica
internazionale dei diritti umani, lo sforzo di esplicitarne i fondamenti
metagiuridici di ascendenza coranica. Inoltre, la Lega degli Stati arabi
ha elaborato nel 1994 la Convenzione araba dei diritti umani (in analogia
alle omologhe Convenzioni europea e interamericana), aprendola alla
firma degli Stati membri.
Il buddhismo, nelle
sue varie articolazioni, dimostra di essere pienamente ricettivo nei
confronti del diritto internazionale dei diritti umani. Il Dalai Dama
è uno strenuo human rights defender, nel senso più
moderno e militante del termine: la sua adesione ai diritti umani universalmente
riconosciuti ha certamente contribuito a indurlo a distinguere laspetto
religioso e dallaspetto laico dello Stato tibetano ovviamente,
in esilio , insomma a porre fine alla plurisecolare esperienza
di statualità teocratica.
Dal canto suo,
la Chiesa cattolica, attraverso il magistero dei papi da Giovanni XXIII
(ancora lenciclica Pacem in Terris) in poi, riconosce esplicitamente
nella internazionalizzazione dei diritti umani un elemento provvidenziale
della storia umana. Le altre principali confessioni del cristianesimo,
rappresentate dal Consiglio ecumenico delle Chiese, sono decisamente
schierate per leffettività del paradigma etico-giuridico
universale dei diritti umani, diciamo che sono «militanti»
insieme con le ONG.
Infine, un indicatore
che mi pare particolarmente significativo delluniversalità
dei diritti umani è fornito da quel processo che possiamo chiamare
di ricapitolazione assiologica e teleologica (unione di valori e fini)
in corso di realizzazione per opera appunto del paradigma giuridico
dei diritti umani. Sviluppo, democrazia, pace, ambiente, sono attratti
nellarea, verrebbe da dire nella giurisdizione, dei diritti umani.
Nei documenti delle Nazioni Unite e degli altri organismi internazionali
si parla infatti di sviluppo, di democrazia, di pace e di ambiente come
di altrettanti diritti umani. È la riunificazione, anzi la liberazione
del sapere, in nome della integralità e della centralità
della persona ed è la finalizzazione umana dellagire sia
dei singoli, sia dei gruppi, sia della istituzioni.
Chi contesta oggi
luniversalità dei diritti umani? Governi autoritari (Malaysia,
Singapore, Emirati Arabi in prima fila, fievolmente ormai la Cina),
soggetti ubriachi di fondamentalismo e di mercato, nonché gruppetti
di intellettuali. Ai governi autoritari si risponde senza troppa diplomazia
(sarebbe fuori luogo in questi casi): giù la maschera, voi mettete
in discussione luniversalità dei diritti umani, adducendo
pretesti di carattere antropologico e filosofico, per mascherare il
rilancio della traballante sovranità dello Stato a tutela del
potere e degli interessi di pochi. Si tratta di ragion di Stato bella
e buona, non di ragione di... endogeneità culturale!
Quanto ad alcuni
intellettuali, quasi sempre filosofi e antropologi retro, nonché
giuristi incalliti in sterili iper-positivismi, si risponde loro: aggiornatevi
guardando allevidenza empirica prodotta dalla internazionalizzazione
dei diritti umani e dai collegati estesi processi di transnazionalizzazione
e sopranazionalizzazione di strutture, istituzioni e programmi.
In conclusione,
la universalità pratica in atto rilancia limportanza della
riflessione sui fondamenti dei diritti umani (e dunque sulla universalità
che abbiamo chiamato immanente) e ci fa quindi scoprire il concetto
forte di persona, come inteso, per esempio, da Antonio Rosmini: «La
persona delluomo è il diritto umano sussistente».
6. Il senso dellarticolo 34
della Costituzione italiana
È venuto
il momento di realizzare nuove sintesi, nuovi paradigmi che siano in
corretto rapporto di scala, quanto a contenuti e a riferimenti spaziali,
con lordine di grandezza dei processi di interdipendenza e mondializzazione.
Per fare questo cè bisogno, come ho prima accennato, di
pensiero forte, e tale è quello dei valori umani riconosciuti
dalla legge universale scritta. Linterdipendenza e lindivisibilità
di questi valori spingono a fare sintesi, a fare organicità,
sistematicità, a fare strategia, a disegnare percorsi, a progettare
il mutamento anche delle istituzioni e degli ordinamenti, a fare applicazione,
ad agire, a costruire la pace positiva, a educare per agire.
Tanto per cominciare,
in questa ottica che Giuseppe Lazzati definiva del «pensare politicamente»,
leggiamo lattuale testo dellarticolo 10 della nostra Costituzione
e poi «rileggiamolo» con la lente dei diritti umani: «Lordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è
regolata«dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali [...]». Poiché lo statuto giuridico di persona
umana non può costituire oggetto di baratto, di reciprocità
o di ritorsione né di buon cuore fra Stati, alla luce del nuovo
diritto internazionale lo stesso articolo 10
ci consegna questa lettura: «Lordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Le norme del diritto internazionale con cui si riconoscono i diritti
fondamentali della persona e dei popoli fanno parte integrante della
Costituzione della Repubblica italiana. La condizione giuridica dello
straniero è regolata in conformità ai principi e alle
norme che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali della persona
umana [...]».
Ed è venuto
il momento di dare respiro, anzi cuore educativo, al primo comma dellarticolo
34 nel senso di farcelo leggere con questo nuovo testo: «La scuola
è aperta a tutti e ha come obiettivo primario di educare al pieno
sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità
e di rafforzare il rispetto per i diritti umani e per le libertà
fondamentali. Leducazione e listruzione devono porre tutti
gli esseri umani in grado di partecipare in modo effettivo alla vita
di una società libera e solidale, promuovere la comprensione
e lamicizia fra tutti i popoli e tutti i gruppi razziali, etnici
o religiosi e incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni
Unite e dellUnione Europea per il perseguimento della pace e dello
sviluppo umano in ogni parte del mondo».
È, questa,
leducazione orientata allazione, a vocazione internazionale,
a dimensione inter e trans-disciplinare. È leducazione
intesa a formare contemporaneamente la persona, il cittadino multidimensionale,
il lavoratore.
Quanto fin qui
sinteticamente elucidato non è un sogno o una costruzione fantastica.
Più semplicemente, è linterpretazione di ciò
che significa ed implica il diritto internazionale dei diritti umani
in quanto ius positum innescato dalla Dichiarazione universale
del 1948, la quale deve essere considerata la madre feconda di una nuova
civiltà del diritto, delleducazione, della pace e della
solidarietà.
Questo nuovo diritto
basato su principi di etica universale esiste realmente, è in
cammino, è già storia, la nuova storia.
La rapidità
con cui questa storia si svilupperà dipende dallinformazione
e dallimpegno degli educatori più che da atti ministeriali,
pur sempre utili.
In questa prospettiva,
un insegnante-educatore e un bravo, cioè competente e responsabile,
leader di un gruppo o associazione un «persuaso»,
direbbe Aldo Capitini sono, strategicamente, più importanti
di un ministro o di un giudice. Il sapere e linsegnamento dei
diritti umani sono una potente risorsa di rilancio, anche sociale, della
condizione degli insegnanti e dei formatori, quali soggetti primari
di qualsiasi percorso di sviluppo umano nella realtà dellinterdipendenza
mondiale.
|