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TRADUZIONE NON UFFICIALE
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALECAPITOLO III. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE Articolo 22 Nullum crimine sine lege 1. Una persona é penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte. 2. La definizione dei crimini é interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna. 3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto. Articolo 23 Nulla poena sine lege Una persona che e stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto. Articolo 24 Non retroattività ratione personae 1. Nessuno é penalmente responsabile in forza del presente Stato per un comportamento. precedente all'entrata in vigore dello Statuto. Se il diritto applicabile ad un caso é modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che e oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole. Articolo 25 Responsabilità penale individuale 1. La Corte é competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto. 2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte é individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto . 3. In conformità del presente Statuto, una persona é penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte: .
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale. Articolo 26 Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine. Articolo 27 Irrilevanza della qualifica ufficiale 1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante detto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concesse il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena. 2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del. diritto internazionale Don vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona. Articolo 28 Responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte: 1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare é penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:
2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico e penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
Articolo 29 Imprescrittibilità I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione Articolo 30 Elementi psicologici 1. Salvo diversa disposizione, una persona non é penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale é accompagnato da intenzione e consapevolezza. 2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
3. Vi é consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona é cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. Intenzionaknente e con cognizione di causa vanno interpretati di conseguenza. Articolo 31 Motivi di esclusione dalle responsabilità penali 1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non é penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:
2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Statuto sono applicabili aI caso di cui é investita. 3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle regole Procedurali e di Amrnissibilità delle Prove. Articolo 32 Errore di fatto o di diritto 1. Un errore di fatto é motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato. 2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non e motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto preveduto dall'articolo 33. Articolo 33 Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge 1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se: -
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali.
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