|
TRADUZIONE NON UFFICIALE
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
CAPITOLO II. GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA
APPLICABILE
Articolo 5
Crimini di competenza della Corte
1. La competenza della Corte é limitata ai crimini
più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale.
La Corte ha competenze, in forza del presente Statuto, per i crimini
seguenti:
- crimine di genocidio;
- crimini contro l'umanità;
- crimini di guerra;
- crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale
sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformità
agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale
crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà
esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale
norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia
della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 6
Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende
uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto
o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
- uccidere membri del gruppo;
- cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica
di persone appartenenti al gruppo;
- sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni
di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale,
del gruppo stesso;
- imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un
gruppo diverso;
Articolo 7
Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità
s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito
di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con
la consapevolezza dell'attacco:
- Omicidio;
- Sterminio;
- Riduzione in schiavitù;
- Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà
personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- Tortura;
- Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza
forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale
di analoga gravità;
- Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati
di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico,
razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale
ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute
come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate
ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a
crimini di competenza della Corte;
- Sparizione forzata delle persone;
- Apartheid;
- Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente
grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla
salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
- Si intende per attacco diretto contro popolazioni civili
condotte che irnplicano la reiterata commissione di taluno degli
atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione
o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione,
diretto a realizzare l'attacco;
- per sterminio s'intende, in modo particolare, il
sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette
a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire
I'accesso al vitto ed alle medicine;
- per riduzione in schiavitù s'intende l'esercizio
su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto
di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in
particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
- per deportazione o trasferimento forzato della popolazione
s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o
con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse
si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto
internazionale che lo consentano;
- per tortura s'intende l'infliggere intenzionalmente
gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di
cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano
i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime,
che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse
incidentalmente occasionati;
- per gravidanza forzata s'intende la detenzione illegale
di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare
la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre
gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione
non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale
da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia
di interruzione della gravidanza;
- per persecuzione s'intende la intenzionale e grave
privazione dei diritti fondamentali . in violazione del diritto
internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività;
- per apartheid s'intendono gli atti inumani di carattere
analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi
nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica
e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri
gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;
- per sparizione forzata delle persone s'intende l'arresto,
la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione,
il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica,
che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà
o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove
le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione
della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine genere
sessuale si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile,
nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato
di quello sopra menzionato.
Articolo 8
Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare
quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o
come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per crimini di guerra:
- gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949,
vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone
o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
- omicidio volontario;
- tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni
all'integrità fisica o alla salute;
- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da
necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed
arbitrariamente;
- costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta
a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra
persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- cattura di ostaggi.
- Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno
del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti
armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte alle ostilità;
- dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà
civili e cioè proprietà che non siano obiettivi
militari; .
- dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni
materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di
una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata
ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto
internazionale dei conflitti armati;
- lanciare deliberatamente attacchi neIIa consapevolezza che
gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane
tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà
civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale
che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei
concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città,
villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che
non costituiscano obiettivi militari;
- uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi
o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza
condizioni;
- fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera
o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle
Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione
di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane
o gravi lesioni personali;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza
occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori
occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di
parte della popolazione del territorio occupato all'interno
o all'esterno di tale territorio;
- dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari,
a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i
malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati
per fini militari;
- assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a
mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che
cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente
la salute;
- uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla
nazione o all'esercito nemico;
- dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca
o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità
della guerra;
- dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio
diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
- costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al
servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a
prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
paese;
- saccheggiare città o località, ancorché
prese d'assalto;
- utilizzare veleno o armi velenose;
- utilizzare gas asfissianti, tossici o aItri gas simili e
tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
- utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono
facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con
l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale
o quelli perforati ad intaglio;
- utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento
con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze
non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato
in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati
a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso
generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato
al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato
in conformità delle disposizioni in materia contenute
negli articoli 121 e 123.
- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando
trattamenti umilianti e degradanti;
- stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere
alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione
e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta
per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano
il bersaglio di operazioni militari;
- dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali
personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino,
in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi
distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili
privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza,
ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi
preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilità;
- In ipotesi li conflitto armato non di carattere internazionale,
gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito
enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente
alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che
hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di
combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi
altra causa:
- Atti di violenza contro la vita e l'integrità della
persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni,
i trattamenti crudeli e la tortura;
- violare la dignità personale, in particolare trattamenti
umilianti e degradanti;
- prendere ostaggi;
- emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio,
svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre
tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come
indispensabili.
- Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati
non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni
interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza
sporadici o isolati di natura analoga.
- Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili,
all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno
dei seguenti atti:.
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni .civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte alle ostilità;
- dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali,
personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che
usino in conformità con il diritto internazionale gli
emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni,
materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di
una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata
ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto
internazionale dei conflitti armati;
- dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari,
monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati
ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati
per fini militari;
- saccheggiare città o località, ancorché
prese d'assalto
- stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere
alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione
e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilità;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile
per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la
sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
- uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
- dichiarare che nessuno avrà salva la vita
- essoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario
a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici
di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici .delle
persone interessate né compiuti nel loro interesse, che
cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente
la salute,
- distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che
la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessità del conflitto;
- D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati
non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni
di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza
isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti
armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga
un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e
gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2,
capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità
dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno
dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale
dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Articolo 9
Elementi costitutivi dei crimini
1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte
nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del
presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea degli
Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.
2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere
proposte da:
- uno Stato Parte;
- i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
- il Procuratore.
Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza
di due terzi dei membri.
3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso
devono essere compatibili con il presente Statuto.
Articolo 10
Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata
nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti
diversi da quelli del presente Statuto, le norme del diritto internazionale
esistenti o in formzione.
Articolo 11
Competenza ratione temporis
1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi
dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente
alla sua l'entrata in vigore, la Corte può esercitare il proprio
potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in
vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che
lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 3.
Articolo 12
1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale
atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.
2. Nell'ipotesi- preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte
può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei
seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno
accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni
del paragrafo 3:
- lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione
in oggetto o, se il crimine é stato commesso a bordo di una
nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione
di tale nave o aeromobile;
- lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità.
3. Se é necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo
2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale
Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare
la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante
Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità
al capitolo lX.
Articolo 13
Condizioni di procedibilità
La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale
su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni
del presente Statuto, se:
- uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala
al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali
crimini appaiono essere stati commessi;
- il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute
dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore
una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono
essere stati commessi; oppure
- il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali
crimini, in forza dell'articolo 15.
Articolo 14
Segnalazione di una situazione ad opera di uno
Stato Parte
1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione
nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono
essere stati commessi, richiedendo al Procuratore di effettuare indagini
su questa situazione al fine di determinare se una o più persone
particolari debbano essere accusate di tali crimini.
2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le
circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di
cui dispone.
Articolo 15
Il Procuratore
1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa
sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della
Corte.
2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute.
A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati,
agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative
e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate,
e può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della
Corte.
3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano
l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta
di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto
raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera
Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di
Prova.
4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli
elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle
indagini e giustificato e che il caso appare ricadere nella competenza
della Corte, essa da la sua autorizzazione senza pregiudizio per le
successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità
5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore
di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o clementi
di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione.
6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2,
il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano
l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò
non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà
di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi,
ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla
stessa situazione.
Articolo 16
Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione
penale
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati
o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici
mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione
adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite,
ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere
rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.
Articolo 17
Questioni relative alla procedibilità
1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo
primo del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso
se:
- sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o provvedimenti
penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a
meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non
abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare
un procedimento;
- lo stesso é stato oggetto di indagini condotte da uno
Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di
non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che
la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità
dello Stato di procedere correttamente;
- la persona interessata é già stata giudicata per
la condotta oggetto della denunzia e non e non può essere
giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;
- il fatto non é di gravità sufficiente da giustificare
ulteriori azioni da parte della Corte.
2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto
di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo
alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale
sussistono una o più delle seguenti circostanze:
- il procedimento é o é stato condotto, ovvero la
decisione dello Stato é stata adottata, nell'intento di proteggere
la persona interessata dalla responsabilità penale per i
crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5;
- il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date
le circostanze, é incompatibile con il fine di assicurare
la persona interessata alla giustizia;
- il procedimento non é stato, o non é condotto in
modo indipendente o imparziale, ed é stato, o é condotto
in modo tale da essere - date le circostanze- incompatibile con
il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.
3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità
dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale
collasso ovvero della indisponibiIità del proprio sistema giudiziario
interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza
dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in
qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento instaurato.
Articolo 18
Decisione preliminare in ordine alla procedibilità
1. Quando alla Corte é stata segnalata una situazione ai sensi
dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che
vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto
il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera
c) e 15, lo stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati
Parte ed a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni
disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui
crimini in oggetto. Il Procuratore può informare a stali Stati
in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle
persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che
le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle
informazioni fornite agli Stati.
2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può
informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto
indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella
propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere
costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto
con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato,
il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte
dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore,
non decida di autorizzare le indagini .
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle
condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore
stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque
momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze
per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato
di condurre le indagini.
4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione
avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera
Preliminare in conformità - dell'articolo 82 paragrafo 2. L'appello
può essere trattato con procedura d'urgenza.
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto ai paragrafo 2, il
Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi
periodicamente dei progressi delle prorie indagini e di ogni procedimento
penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste
senza indebito ritardo.
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in
qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente
articolo, il Procuratore può, eccezionalmente richiedere alla
Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine
necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una
opportunità irripetibile di raccogliere importanti d'elementi
di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova
possano successivamente non essere disponibili.
7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo
contro una decisione della Camera Preliminare, può eccepire
l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 19, sulla
base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento
delle circostanze.
Articolo 19
Questioni pregiudiziali sulla competenza della
Corte e la procedibilità del caso.
1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato
dinanzi ad essa.
La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità
del caso in conformità all'articolo 17.
2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate
sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in ordine alla
competenza della Corte possono essere proposte da.
- l'imputato o colui nei confronti del quale é stato emesso
ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione;
- lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per
via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha già condotto
indagini o procedimenti penali; o
- Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12,
l'accettazione della competenza.
3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi
sulla questione di competenza o di procedibilità. Nei procedimenti
relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro
che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime
del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.
4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte
possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati
indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere
proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze
eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta
più di una volta o in momento successivo alla fase di apertura
del processo. Le eccezioni di improcedibilità proposte nella
fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione
della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c).
5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi
b) e c) devono proporre l'eccezione iI prima possibile.
6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità
del caso e sulla competenza della Corte devono essere proposte alla
Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni, le stesse
devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla
competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti
la Camera d'Appello in conformità all'articolo 82.
7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione,
il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia
adottato una decisione in conformità dell'articolo 17.
8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere
alla stessa l'autorizzazione:
- a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo
18 paragrafo 6;
- ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni
o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che
abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e
- ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro
nei cui confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato
d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.
9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità
degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini
o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.
10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai
sensi dell'articolo 17, il Procuratore può avanzare richiesta
per la revisione della decisione qualora accerti pienamente il verificarsi
di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali
si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del
caso adottata ai sensi dell'articolo 17.
11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo
17, sospende le indagini può richiedere che lo Stato interessato
lo informi sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono
essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente
il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale
notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.
Articolo 20
Ne bis in idem
1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno può
essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i
quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte
stessa.
2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione
per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale è già
stato condannato o assolto dalla Corte.
3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa ,giurisdizione
per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6,7, e 8, può
essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'aItra
giurisdizione:
- mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità
penale per crimini di competenza della Corte; o
- in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale,
nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale,
ma invece era stato condotto in modo da essere incompatibile, date
le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata
alla giustizia.
Articolo 21
Normativa applicabile
1. La Corte applica:
- in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura
e di prova;
- in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili cd i principi
e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati
del diritto internazionale dei conflitti armati;
- in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte
in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo,
compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero
avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non
siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale
e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti.
2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme
giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane nelle proprie
precedenti decisioni.
3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente
articolo devono essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente
riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione
fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito nell'articolo
7, paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione
o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità,
l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o
le altre condizioni personali.
|