Convenzione internazionale sulla protezione
dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famigliea
a
Adottata dallAssemblea Generale nella sua risoluzione 45/158 del
18 dicembre 1990.

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PREAMBOLO
Gli Stati parte della presente Convenzione,
Tenendo conto dei principi consacrati dagli strumenti di base
delle Nazioni Unite relativi ai diritti delluomo, in particolare
la Dichiarazione universale dei diritti delluomo, Il Patto internazionale
relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sulleliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sulleliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e la Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo,
Tenendo conto allo stesso modo dei principi e delle norme
riconosciuti tra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli auspici
dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare la
Convenzione concernente i lavoratori migranti (n°97), la Convenzione
concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione delleguaglianza
di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (n°
143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori migranti (n°86
e n°151 ), nonché la Convenzione concernente il lavoro forzato
o obbligatorio ( n°29 ) e la Convenzione concernente labolizione
del lavoro forzato (n°105),
Nel riaffermare limportanza dei principi enunciati nella
Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nellambito
dellinsegnamento, dellOrganizzazione delle Nazioni Unite per
leducazione, la scienza e la cultura,
Richiamando la Convenzione contro la tortura e altre punizioni
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV Congresso
delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento di
coloro che delinquono, il Codice di condotta per i responsabili dellapplicazione
delle leggi e le Convenzioni relative alla schiavitù,
Richiamando che uno degli obiettivi dellOrganizzazione internazionale
del lavoro, come previsto nella sua costituzione, è la protezione
degli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in un paese altro
dal proprio, e avendo presenti le conoscenze specializzate e lesperienza
di detta organizzazione per le questioni concernenti i lavoratori migranti
e le loro famiglie,
Riconoscendo limportanza del lavoro realizzato nei riguardi
dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi organi
delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione dei diritti delluomo
e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché dallOrganizzazione
delle Nazioni Unite per lalimentazione e lagricoltura, dallOrganizzazione
delle Nazioni Unite per leducazione, la scienza e la cultura e dallOrganizzazione
mondiale della salute e da altre organizzazioni internazionali,
Riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da alcuni
Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione dei diritti
dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, nonché
limportanza e lutilità degli accordi bilaterali e multilaterali
in questo ambito,
Coscienti dellimportanza e della vastità del fenomeno
migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran numero
di paesi della comunità internazionale,
Coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori sugli Stati
e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare norme che permettano
agli Stati di armonizzare le loro intenzioni con laccettazione di
alcuni principi fondamentali per ciò che riguarda il trattamento
dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,
Considerando la situazione di vulnerabilità nella quale
si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri delle loro
famiglie per il fatto, tra gli altri, del loro allontanamento dallo Stato
dorigine e di eventuali difficoltà, legate alla loro presenza
nello Stato di impiego,
Convinti che, ovunque, i diritti del lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente riconosciuti
e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione internazionale appropriata,
Tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni
sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori
migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare
a causa della dispersione della famiglia,
Considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni
sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari e convinti
di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate al fine di prevenire
ed eliminare i movimenti clandestini nonché il traffico dei lavoratori
migranti, assicurando allo stesso tempo la protezione dei diritti fondamentali
di questi ultimi,
Considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o in situazione
irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni meno favorevoli
di altri lavoratori e che certi datori di lavoro sono portati a ricercare
una tale manodopera in vista di trarre beneficio da una concorrenza sleale,
Considerando allo stesso modo che limpiego di lavoratori
migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato se i diritti
fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono più largamente
riconosciuti e, inoltre, che laccordo su alcuni diritti supplementari
ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare
incoraggerebbe tutti i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare
le leggi e procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,
Convinti per questa ragione della necessità di istituire
la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti
e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello stabilire norme
di base nel quadro di una convenzione generale che sia universalmente
applicata,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo primo
- A meno che non vi sia disposto altrimenti, la presente Convenzione
si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia
senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore,
di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di
tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità,
di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione
matrimoniale, di nascita o di altra situazione.
- La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione
dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende
i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la
durata del soggiorno, lattività remunerata nello Stato
di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello
Stato di residenza abituale.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione:
- Lespressione "lavoratori migranti" designa le persone
che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività
remunerata in uno Stato cui loro non appartengono;
-
- Lespressione "lavoratori frontalieri" designa
i lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale
in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno o
almeno una volta a settimana;
- Lespressione "lavoratori stagionali" designa i
lavoratori migranti la cui attività per sua natura, dipende
dalle condizioni stagionali e non può essere esercitata che
per una parte dellanno;
- Lespressione "gente di mare", che comprende i
pescatori, designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno
scafo immatricolato in uno Stato cui loro non appartengono;
- Lespressione "lavoratori di una installazione in mare
" designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione
in mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non
appartengono;
- Lespressione "lavoratori itineranti" designa i
lavoratori migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato,
devono, per la natura della loro attività, recarsi in altri
Stati per brevi periodi
- Lespressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto"
designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato
di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad un
progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore di
lavoro;
- Lespressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico"
designa i lavoratori migranti:
- Che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo
limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a
termine una missione o un compito specifico, o
- Che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro
che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche
o altre altamente specializzate; o
- Che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di impiego,
intraprendono per un tempo limitato e determinato un lavoro
di carattere provvisorio o di breve durata;
e che sono tenuti a lasciare lo Stato di impiego sia al termine
del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano
più a termine la missione o il risultato specifico, o se
essi non eseguono più il lavoro iniziale;
- Lespressione "Lavoratore indipendente" designa
i lavoratori migranti che esercitano una attività remunerata
altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che guadagnano
normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi
da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri lavoratori
migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti in base alla
legislazione applicabile dello Stato di impiego o ad accordi bilaterali
o multilaterali.
Articolo 3
La presente Convenzione non si applica :
- A persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi internazionali
né a persone inviate o impiegate da uno Stato fuori del proprio
territorio per esercitare funzioni ufficiali, per i quali lammissione
e lo statuto sono regolati dal diritto internazionale generale o da
accordi internazionali o da convenzioni internazionali specifiche;
- A persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno Stato,
fuori del proprio territorio che partecipano a programmi di sviluppo
e ad altri programmi di cooperazione, per i quali lammissione
e lo statuto sono regolati da un accordo specifico concluso con lo Stato
di impiego e che, conformemente a quellaccordo, non sono considerati
come lavoratori migranti;
- A persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro Stato
di origine in qualità di investitori;
- A rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione
nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti
internazionali in vigore in quello Stato;
- a studenti e a stagisti;
- A genti di mare e lavoratori di installazioni in mare che non sono
stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività remunerata
nello Stato di impiego.
Articolo 4
Ai fini della presente Convenzione, lespressione "membri
della famiglia" designa le persone sposate ai lavoratori migranti
o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile,
producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro
fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come
membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o
di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.
Articolo 5
Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri
delle loro famiglie:
- Sono considerati come provvisti di documenti o in situazione regolare
coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed esercitare una
attività remunerata nello Stato di impiego conformemente alla
legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali ai quali quello
Stato partecipa;
- Sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione irregolare
coloro che non rispecchiano le condizioni previste al punto a
del presente articolo.
Articolo 6
Ai fini della presente Convenzione:
- Lespressione "Stato di origine" si intende per lo
Stato al quale la persona interessata appartiene;
- Lespressione "Stato di impiego" si intende per lo
Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita, o ha esercitato
una attività remunerata, secondo il caso;
- Lespressione "Stato di transito" si intende per tutti
gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi nello
Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di origine o allo
Stato di residenza abituale.
SECONDA PARTE
NON-DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI
Articolo 7
Gli Stati parte si impegnano, in maniera conforme alle disposizioni
degli strumenti internazionali relativi ai diritti delluomo, a rispettare
e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia
che si trovano sul loro territorio e su cui ricade la loro giurisdizione
i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna,
e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione
o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione,
dorigine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di
età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale,
di nascita o di qualunque altra situazione.
TERZA PARTE
DIRITTI DELLUOMO DI TUTTI I LAVORATORI MIGRANTI
E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA
Articolo 8
- I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi di
lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine. Questo
diritto non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste
dalla legge, necessarie alla protezione della sicurezza nazionale, dellordine
pubblico, della salute o della moralità pubblica, o del diritto
e libertà degli altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti
dalla presente parte della Convenzione.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto
in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro Stato di origine.
Articolo 9
Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie é protetto dalla legge.
Articolo 10
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti.
Articolo 11
- Nessun Lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere tenuto in schiavitù o servitù.
- Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio.
- Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere interpretato
in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi crimini possono
essere puniti con la detenzione accompagnata a lavoro forzato, lo svolgersi
di una pena di lavoro forzato inflitta da un tribunale competente.
- Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio"
ai sensi del presente articolo:
- Tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3 del
presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che é
detenuto in virtù di una decisione di giustizia regolare
o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia scontando pene
alternative;
- Tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di sinistri
che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- Tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli obblighi
civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente imposto
ai cittadini dello Stato considerato.
Articolo 12
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo
diritto implica la libertà di avere o adottare una religione
o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà di
manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente
o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, per il culto e la
celebrazione dei riti, le pratiche e linsegnamento.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono subire
alcuna costrizione che attenti alla loro libertà di avere o di
adottare una religione o una convinzione di loro scelta.
- La libertà di manifestare la propria religione o le proprie
convinzioni non può essere oggetto di restrizioni se non quelle
previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza,
dellordine, della salute o della moralità pubblica o delle
libertà e diritti fondamentali altrui.
- Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare
la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un lavoratore
migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare leducazione
religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera conforme alle loro
proprie convinzioni.
Articolo 13
- I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere molestati
per le loro opinioni.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto
alla libertà di espressione; Questo diritto comprende la libertà
di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad informazioni e idee di
qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata, o artistica, o per qualunque altro mezzo di propria scelta.
- Lesercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente
articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità
speciali. Si può di conseguenza essere sottomessi a certe restrizioni
che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla legge e che sono
necessarie:
- Al rispetto dei diritti e della reputazione di altri;
- Alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti,
dellordine pubblico, della salute pubblica o della moralità;
- Al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra
- Al fine di impedire qualunque appello allodio nazionale,
razziale o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione,
allostilità o alla violenza.
Articolo 14
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre
sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali
al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e membro
della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali
ingerenze o tali attentati.
Articolo 15
Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario
a titolo individuale o in associazione con altre persone. Quando, in virtù
della legislazione in vigore nello Stato di impiego, i beni di un lavoratore
migrante o di un membro della sua famiglia siano oggetto di una espropriazione
totale o parziale, linteressato ha diritto ad una indennità
equa e adeguata.
Articolo 16
- I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto
alla libertà e alla sicurezza delle loro persone.
- I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto
alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza, i danni corporali,
le minacce e le intimidazioni, che siano fatte da funzionari o da singoli
individui, da gruppi o da istituzioni.
- Ogni verifica dellidentità dei lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia viene
effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere
soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o una detenzione
arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà,
se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla
legge.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati
arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile
in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e
sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su
tutte le accuse mosse contro di loro.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono arrestati
o detenuti a motivo di una infrazione penale devono essere tradotti
al più presto davanti a un giudice o una altra autorità
abilitata per legge ad esercitare le funzioni giudiziarie e devono essere
giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati. La loro detenzione
in attesa di passare in giudicato non deve costituire la regola, ma
la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune
garanzie che assicurino la loro comparizione allaudizione, a tutti
gli altri atti della procedura, e, nei casi dovuti, allesecuzione
della sentenza.
- Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia sono
arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in attesa di passare
in giudicato o sono detenuti in qualunque altra maniera:
- Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati dorigine
o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale Stato vengono
informati al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto
o sulla loro detenzione e dei motivi addotti;
- Gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette
autorità. Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette
autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più
presto come hanno anche il diritto di ricevere al più presto
comunicazioni dalle suddette autorità;
- Gli interessati vengono informati al più presto di questo
diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono,
nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di adoperarsi
con i rappresentanti delle suddette autorità e di prendere
tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza legale.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino
privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il
diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché
questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro
detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale.
Quando assistono alludienza, gli interessati beneficiano gratuitamente,
in caso di bisogno, dellassistenza di un interprete se loro non
comprendono o non parlano la lingua utilizzata.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto
o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.
Articolo 17
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono
privati della loro libertà sono trattati con umanità e
con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e della
loro identità culturale.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati sono,
salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati e sottomessi
ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione di persone non
condannate. I giovani imputati vengono separati dagli adulti e si decide
sul loro caso il più rapidamente possibile
- I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono detenuti
in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa di una infrazione
alle disposizioni relative alle migrazioni devono essere separati, nella
misura del possibile, dai condannati o imputati.
- Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti o dei membri
della loro famiglia siano imprigionati in virtù di una sentenza
pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario comporta un trattamento
il cui obiettivo essenziale è la loro espiazione e il loro recupero
sociale. I giovani che delinquono vengono separati dagli adulti e sottomessi
ad un regime appropriato alla loro età ed al loro status legale.
- Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori
migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali degli
stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie.
- Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della loro libertà
le autorità competenti dello Stato interessato accordano una
attenzione particolare ai problemi che potrebbero porsi nei confronti
delle loro famiglie, particolarmente al coniuge e ai figli minorenni.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono sottoposti
a una qualunque forma di detenzione o di imprigionamento in virtù
delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato di Transito godono
dei medesimi diritti degli appartenenti a quello Stato che si trovano
nella stessa situazione.
- Se dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sono detenuti
al fine di verificare se consista una infrazione alle disposizioni relative
alle migrazioni, nessuna frase che ne risulti potrà essere mossa
a loro carico.
Articolo 18
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi
diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali.
Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente
da un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito per
legge, che deciderà sia la fondatezza di tutte le accuse di carattere
penale diritte contro di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti
ed obblighi di carattere civile.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una
infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando la loro colpevolezza
viene legalmente stabilita.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una
infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie :
- Essere informati, al più presto, in una lingua che loro
comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi
dellaccusa portata contro di loro;
- Disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione
della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta;
- Essere giudicati senza ritardo eccessivo
- Essere presenti al processo e difendersi da sé o avere
lassistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone
di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno e,
ogni volta che linteresse della giustizia lo esige, avere
a disposizione dufficio un difensore, gratuito, se egli non
dispone dei mezzi per remunerarlo;
- Interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere
la comparizione e linterrogatorio dei testimoni a sfavore
nelle stesse condizioni dei testimoni a favore;
- Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende
o non parla la lingua impiegata durante ludienza;
- Non essere forzati a testimoniare contro sé stessi o di
dichiararsi colpevoli.
- La procedura applicabile ai minori terrà conto della loro età
e dellinteresse che presenta la loro rieducazione.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati colpevoli
di una infrazione hanno il diritto di fare esaminare da una giurisdizione
superiore la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, in maniera
conforme alla legge.
- Quando una condanna penale definitiva viene successivamente annullata
o quando la grazia viene accordata perché un fatto recente o
recentemente rivelato prova che è stato prodotto un errore giudiziario,
i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che hanno subito
una pena in ragione di tale condanna vengono indennizzati, in maniera
conforme alla legge, a meno che venga provato che la non rivelazione
in tempo utile del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte
o totalmente.
- Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere perseguito o punito in ragione di una infrazione per la quale
egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio definitivo,
in maniera conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato concernente.
Articolo 19
- Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere
riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione o omissione
che non costituisca un atto delittuoso di fronte al diritto nazionale
o internazionale al momento in cui questo è stato commesso; allo
stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più dura di
quella che sia applicabile al momento in cui linfrazione sia stata
commessa. Se, posteriormente a tale infrazione la legge prevede lapplicazione
di una pena più leggera, linteressato ne deve beneficiare.
- Quando si determina la pena per una infrazione commessa da un lavoratore
migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere tenuto conto
delle considerazioni umanitarie legate alla condizione del lavoratore
migrante in particolare per quel che concerne il suo permesso di soggiorno
o il suo permesso di lavoro
Articolo 20
- Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo
contrattuale.
- Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può
essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo permesso
di lavoro né essere espulso per la sola ragione di non avere
eseguito un obbligo risultante da un contratto di lavoro, a meno che
lesecuzione di tale obbligo non costituisca una condizione di
rilascio di questa autorizzazione o di questo permesso.
Articolo 21
- Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato dalla
legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere o
di tentare di distruggere dei documenti di identità, dei documenti
autorizzanti lentrata il soggiorno, la residenza o la stabilizzazione
sul territorio nazionale, o del permesso di lavoro. Quando questa sia
autorizzata, la confisca dei documenti deve dare luogo al rilascio di
una ricevuta dettagliata. Non è permesso in alcun caso di distruggere
i passaporti o documenti equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri
delle loro famiglie.
Articolo 22
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono
essere oggetto di una espulsione collettiva. Qualunque caso di espulsione
deve essere esaminato e interpretato su base individuale.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere
espulsi dal territorio di una Stato parte che in applicazione di una
decisione presa dallautorità competente in maniera conforme
alla legge.
- La decisione deve essere notificata agli interessati in una lingua
che essi comprendono. Su loro domanda, Quando questo non sia già
obbligatorio, la decisione deve essere notificata per iscritto e, salvo
circostanze eccezionali giustificate dalla sicurezza nazionale, questa
viene ugualmente debitamente motivata. Gli interessati sono informati
di questo diritto prima che la decisione sia presa, o al più
tardi al momento in cui questa viene presa.
- al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata
da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto
di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare
il loro caso dallautorità competente, a meno che delle
ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti.
Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare
la sospensione della decisione dellespulsione.
- Se una decisione di espulsione già eseguita viene di seguito
annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare delle riparazioni
in maniera conforme alla legge e la decisione anteriore non viene invocata
per impedirgli di fare ritorno nello Stato concernente.
- In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità
ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti i
salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute e di regolare
tutte le obbligazioni in sospeso dovute
- Senza pregiudicare lesecuzione di una decisione di espulsione,
i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano oggetto
di una tale decisione possono domandare di essere ammessi in uno Stato
altro di quello di origine.
- In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle loro
famiglie, le spese dellespulsione non sono a loro carico. Gli
interessati possono essere costretti a pagare le spese del loro viaggio
- in sé stessa, lespulsione dello Stato di impiego non
lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione
di questo stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie,
e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre prestazioni
che gli sono dovute.
Articolo 23
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto
di ricorrere al ricorso alla protezione e allassistenza delle autorità
consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o dello Stato rappresentante
gli interessi di questo Stato in caso di attentato ai diritti riconosciuti
dalla presente Convenzione. In particolare, in caso di espulsione, linteressato
viene informato prontamente di questo diritto e le autorità dello
Stato che lo espelle ne facilitano lesercizio.
Articolo 24
Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia
hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro personalità
giuridica.
Articolo 25
- I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non
meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato
di impiego in materia di remunerazione e ;
- Di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari
di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute,
cessazione di impiego, e tutte le altre condizioni di lavoro che,
secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con questo
termine;
- Di altre condizioni di impiego, ovvero letà minima
di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre
questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono
considerati come termini di impiego.
- Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro privati,
al principio delluguaglianza di trattamento al quale si riferisce
il paragrafo 1 del presente articolo.
- Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere
che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano
da questo principio in ragione dellirregolarità della loro
situazione in materia di soggiorno o di impiego. Una tale irregolarità
non deve in particolare avere per effetto di dispensare il datore di
lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali o di restringere in alcuna
maniera la portata dei suoi obblighi.
Articolo 26
- Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e a tutti
i membri delle loro famiglie il diritto:
- Di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati
e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge,
in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali
e altri con lunica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni
interessate.
- Di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni summenzionati,
con lunica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni
interessate.
- Di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni
summenzionate.
- Lesercizio di questo diritto non può essere soggetto
a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono delle
misure necessarie, in una società democratica, nellinteresse
della sicurezza nazionale o dellordine pubblico o per proteggere
i diritti e libertà altrui.
Articolo 27
- In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri
delle loro famiglie beneficiano, nello Stato di impiego, delluguaglianza
di trattamento con i nazionali nella misura in cui rispondono alle condizioni
richieste dalla legislazione applicabile in questo Stato e i Trattati
bilaterali e multilaterali applicabili. Le autorità competenti
dello Stato di origine e dello Stato di impiego, possono in qualunque
momento prendere le disposizioni necessarie a determinare le modalità
di applicazione di questa norma.
- Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti e i
membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti
esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati lammontare
dei costi che gli sono versati a titolo di questa prestazione, sulla
base del trattamento che viene accordato al nazionale che si trovi in
una situazione similare.
Articolo 28
I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto
di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari di urgenza per preservare
le loro vite o evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base
delluguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa.
Da tali servizi medici di urgenza non vengono rifiutati in ragione di
una qualunque irregolarità in materia di soggiorno o di impiego.
Articolo 29
Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla registrazione
della sua nascita e a una nazionalità.
Articolo 30
Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di
accesso alleducazione sulla base delluguaglianza di trattamento
con i cittadini dello Stato in causa. Laccesso allistruzione
pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata o limitata
in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o allimpiego
di uno o laltro dei genitori e né allirregolarità
del soggiorno del bambino nello Stato di impiego.
Articolo 31
- Gli Stati parte assicurano il rispetto dellidentità
culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e
non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro
Stato di origine.
- Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere
ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.
Articolo 32
Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori
migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire
i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione
applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali e gli oggetti
in loro possesso.
Articolo 33
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il
diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato di impiego
o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò che riguarda:
- I diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione;
- Le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in virtù
della legislazione e degli usi dello Stato concernente e tutte le
altre questioni che permettono loro di conformarsi alle formalità
amministrative o altre in questo Stato.
- Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano appropriate
per diffondere le suddette informazioni o per vegliare affinché
queste siano fornite dai loro datori di lavoro, i sindacati o altri
organismi o istituzioni appropriate. Secondo i bisogni, questi cooperano
a questo fine con gli altri Stati di competenza.
- Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori
migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella misura
del possibile, in ua lingua che essi comprendono
Articolo 34
Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha effetto
di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie dellobbligo
di conformarsi alle leggi e ai regolamenti sia dello Stato di Transito
che dello Stato di impiego, né dellobbligo di rispettare
lidentità culturale degli abitanti di quegli Stati.
Articolo 35
Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può
essere interpretata come implicante la regolarizzazione della situazione
dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sprovvisti di
documenti o in situazione irregolare, né un qualsiasi diritto a
tale regolarizzazione della loro situazione, né come inficiante
le misure terse ad assicurare le condizioni sane ed eque per le migrazioni
internazionali, previste nella sesta parte della presente Convenzione.
Quarta parte
ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA
LORO FAMIGLIA CHE SONO PROVVISTI DI DOCUMENTI O IN SITUAZIONE REGOLARE
Articolo 36
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti
di documenti o in situazione regolare nello Stato dimpiego beneficiano
dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli
enunciati nella terza parte.
Articolo 37
Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della
loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri
delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo
Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni
poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro
soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere
oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di
impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare
per domandare che queste condizioni siano modificate.
Articolo 38
- Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare
i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente
senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro,
secondo il caso. Così facendo, gli Stati parte tengono conto
degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine.
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto
di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati
a tali assenze temporanee.
Articolo 39
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il
diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego
e di scegliervi liberamente la loro residenza.
- I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono
essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie
per proteggere la sicurezza nazionale, lordine pubblico, la salute
o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui,
e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 40
- I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il
diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello
Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi
economici, sociali, culturali ed altri.
- Lesercizio di questi diritti non può essere oggetto di
restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono
delle misure necessarie, in una società democratica, nellinteresse
della sicurezza nazionale, dellordine pubblico o per proteggere
i diritti e le libertà altrui.
Articolo 41
- I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto
di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di
votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo
Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.
- Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme
alla propria legislazione, facilitare lesercizio di questi diritti
Articolo 42
- Gli Stati parte prevedono lallestimento di procedure o di istituzioni
destinate a permettere di tenere conto, tanto nel lo Stato di origine
che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari
dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso,
la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro
famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni.
- Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione
nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti
e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita
e lamministrazione delle comunità locali.
- I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato
di impiego, se questo Stato nellesercizio della propria sovranità
accorda loro tali diritti.
Articolo 43
- I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento
con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:
- Laccesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza
riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate
dalle istituzioni e servizi competenti;
- Laccesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento.
- Laccesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione
professionale e di riqualificazione
- laccesso allalloggio, ivi compresi i programmi sociali
alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia
di affitti;
- Laccesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che
le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi
siano rispettate;
- Laccesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza
che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con
riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;
- Laccesso e la partecipazione alla vita culturale;
- Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano
di assicurare luguaglianza effettiva di trattamento dei migranti
lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati
al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste
alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono
alle prescrizioni in merito.
- Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti
di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti.
Con riserva dellarticolo 70 della presente Convenzione, uno Stato
di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi
alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.
Articolo 44
- Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è lelemento
naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono
le misure appropriate per assicurare la protezione dellunità
della famiglia del lavoratore migrante.
- Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che
ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori
migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali
relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli
effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico
minori e non coniugati.
- Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente
di accordare luguaglianza di trattamento, alle condizioni previste
al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia
del lavoratore migrante.
Articolo 45
- I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano,
nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali
di tale Stato per quel che concerne:
- Laccesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva
delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle
istituzioni e servizi di competenza;
- Laccesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di
formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi
siano soddisfatte;
- Laccesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che
le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano
soddisfatte;
- Laccesso e la partecipazione alla vita culturale
- Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione con
il paese di origine, una politica che mira a facilitare lintegrazione
dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione locale,
in particolare per quel che concerne linsegnamento della lingua
locale.
- Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare linsegnamento
ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro
cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni
volta secondo i bisogni.
- Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di
insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti,
nel caso in collaborazione con gli Stati dorigine.
Articolo 46
I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva
della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli
accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato
interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano
di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione
per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale
necessario allesercizio dellattività remunerata motivandone
lammissione nello Stato di impiego :
- Al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato
di residenza abituale;
- Al momento dellammissione iniziale nello Stato di impiego;
- Al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;
- Al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato
di residenza abituale
Articolo 47
- I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni
e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro
famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro
Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure
stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente
agli accordi internazionali vigenti.
- Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare
questi spostamenti
Articolo 48
- Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione,
per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri
della loro famiglia:
- Non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale
che siano più elevate o più onerose di quelle che
sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;
- Beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di
qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali
in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti
a carico.
- Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti
ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie.
Articolo 49
- Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti
dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore
migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale
a quella del suo permesso di lavoro.
- I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati
a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono
considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il
loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività
remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o
autorizzazione analoga.
- Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo
2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare unaltra
attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro
ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità
di disoccupazione.
Articolo 50
- In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione
del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare
ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono
in tale Stato nel quadro del nucleo familiare lautorizzazione
di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro
residenza in quello Stato.
- I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata
disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole
per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno
interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono
altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione
dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili
a questo Stato.
[Segue]
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