ALLEGATO II
PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLINFANZIA RIGUARDANTE IL TRAFFICO DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE
INFANTILE E LA PORNOGRAFIA INFANTILE
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Considerato che, per favorire ulteriormente
il raggiungimento degli scopi della Convenzione sui Diritti dellInfanzia
e la realizzazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe appropriato estendere le misure
che gli Stati Parti dovrebbero intraprendere al fine di garantire la
protezione del fanciullo dalla vendita di bambini, la prostituzione
infantile e la pornografia infantile,
Considerato inoltre che la Convenzione sui Diritti
dellInfanzia riconosce il diritto del bambino ad essere protetto
dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di ogni lavoro che
sia verosimilmente pericoloso o di ostacolo allistruzione del
bambino, o dannoso per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale o sociale,
Seriamente preoccupati per laumento significativo
del traffico internazionale dei bambini allo scopo della loro vendita,
della prostituzione infantile e della pornografia infantile,
Profondamente preoccupati per la diffusa e continua
pratica del turismo sessuale, di fronte alla quale i bambini sono particolarmente
vulnerabili, in quanto promuove direttamente la vendita dei bambini,
la prostituzione infantile e la pornografia infantile,
Riconosciuto che un numero di gruppi particolarmente
vulnerabili, tra cui le bambine, sono esposti al maggiore rischio di
sfruttamento sessuale, e che le bambine sono rappresentate in maniera
sproporzionata tra quanti sono oggetto di sfruttamento sessuale,
Preoccupati dalla crescente disponibilità
di pornografia infantile grazie ad Internet ed altre tecnologie in evoluzione,
e ricordata la Conferenza Internazionale per Combattere la Pornografia
Infantile su Internet (Vienna 1999) e, in particolare, la sua conclusione
che esortava alla criminalizzazione in tutto il mondo della produzione,
distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale
e promozione della pornografia infantile, e sottolineava limportanza
di una più stretta cooperazione e collaborazione tra i governi
e lindustria di Internet,
Convinti che leliminazione della vendita
di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile
sarà facilitata dalladozione di un approccio olistico,
concentrato sui fattori che contribuiscono al problema, tra cui il sottosviluppo,
la povertà, le disparità economiche, la struttura socioeconomica
iniqua, le famiglie problematiche, la mancanza di istruzione, la migrazione
urbana-rurale, la discriminazione tra i sessi, il comportamento sessuale
irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali dannose, i conflitti
armati e il traffico di bambini,
Convinti che sono necessari sforzi per aumentare
la consapevolezza pubblica al fine di ridurre la domanda di consumo
della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia
infantile, ed inoltre convinti dellimportanza del rafforzamento
del partenariato globale tra tutti gli attori e del rafforzamento dellapplicazione
delle leggi a livello nazionale,
Tenuto conto delle disposizioni degli strumenti
legali internazionali rilevanti in materia di protezione dellinfanzia,
inclusa la Convenzione dellAja sulla Protezione dei Bambini e
la Cooperazione rispetto alle Adozioni tra Paesi, la Convenzione dellAja
sugli Aspetti Civili del Sequestro Internazionale di Bambini, la Convenzione
dellAja su Giurisdizione, Leggi Applicabili, Riconoscimento, Rafforzamento
e Cooperazione rispetto alla Responsabilità dei Genitori e alle
Misure per la Protezione dei Bambini, e la Convenzione ILO n.182 sulla
Proibizione e lImmediata Azione per lEliminazione delle
Peggiori Forme di Lavoro Minorile,
Incoraggiati dal travolgente supporto alla Convenzione
sui Diritti dellInfanzia, che ha dimostrato lesistenza di
un diffuso impegno nella promozione e protezione dei diritti dei bambini,
Riconosciuta limportanza della messa a
punto delle disposizioni del Programma di Azione per la Prevenzione
della Vendita di Bambini, della Prostituzione Infantile e della Pornografia
Infantile come anche della Dichiarazione e del Programma di Azione adottati
al Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Commerciale e Sessuale
dei Bambini, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, ed altre
rilevanti decisioni e raccomandazioni di organi internazionali pertinenti,
Presa nella dovuta considerazione limportanza
delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo nella protezione
e nello sviluppo armonioso dei bambini,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati Parti dovranno proibire la vendita di bambini,
la prostituzione infantile e la pornografia infantile come stabilito
dal presente Protocollo.
Articolo 2
Per le finalità del presente Protocollo:
- La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione
in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo
di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque
altro motivo;
- La prostituzione infantile è intesa come limpiego di
un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione
o per qualunque altro motivo;
- La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione,
con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali
esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.
Articolo 3
- Ciascuno Stato Parte dovrà assicurare, come minimo, che i
seguenti atti e attività siano pienamente compresi nelle sue
leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi allinterno
del suo territorio o trasnazionalmente o siano essi commessi su base
individuale od organizzata:
- Nel contesto della vendita di bambini come definita dallarticolo
2:
- Lofferta, la consegna o laccettazione, con qualunque
mezzo, di un bambino allo scopo di:
- Sfruttamento sessuale del bambino;
- Trapianto di organi del bambino a fini di lucro;
- Coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;
- Indurre impropriamente il consenso per ladozione di
un bambino, in qualità di intermediario, in violazione
degli strumenti legali internazionali applicabili in materia
di adozione;
- Offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino per la prostituzione
infantile, come definita nellarticolo 2;
- Produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire,
vendere o possedere pornografia infantile, come definita nellarticolo
2, ai fini sopra indicati.
- Subordinatamente alle disposizioni delle leggi nazionali degli Stati
Parti, lo stesso dovrà applicarsi ad un tentativo di commettere
uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione
in uno qualsiasi di quegli atti.
- Ciascuno Stato Parte dovrà rendere tali reati punibili con
pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.
- Subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali,
ciascuno Stato Parte dovrà adottare misure, ove appropriato,
per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per
i reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente
ai principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità
delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.
- Gli Stati Parti dovranno adottare tutte le adeguate misure legali
ed amministrative per assicurare che tutte le persone coinvolte nelladozione
di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici
internazionali vigenti.
Articolo 4
- Ciascuno Stato Parte, dovrà adottare tali misure ove necessario
per stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati nellarticolo
3, paragrafo 1, quando tali reati sono commessi nel suo territorio
o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato.
- Ciascuno Stato Parte, se sarà necessario stabilire la propria
giurisdizione per i reati indicati allarticolo 3, paragrafo
1, potrà adottare tali misure nei seguenti casi:
- Quando il presunto colpevole è un cittadino di quello
Stato o una persona che ha la propria residenza abituale nel suo
territorio;
- Quando la vittima è un cittadino di quello Stato.
- Ciascuno Stato Parte, inoltre, se sarà necessario stabilire
la propria giurisdizione sui reati indicati sopra, dovrà adottare
tali misure quando il presunto colpevole si trova sul suo territorio
e non proceda ad estradarlo verso un altro Stato Parte in base al
fatto che il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.
- Questo Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata
in accordo con il diritto internazionale.
Articolo 5
- I reati indicati nellarticolo 3, paragrafo 1, dovranno essere
ritenuti, in quanto reati soggetti a estradizione, inclusi in ogni
trattato in materia di estradizione esistente tra gli Stati Parti
e dovranno essere inclusi come reati soggetti a estradizione in ogni
trattato in materia di estradizione concluso successivamente tra loro,
conformemente alle condizioni stabilite in tali trattati.
- Se uno Stato Parte, che considera condizione necessaria per lestradizione
lesistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione
da un altro Stato Parte con il quale non ha concluso nessun accordo
di estradizione, può considerare questo Protocollo come base
legale per lestradizione rispetto a tali reati. Lestradizione
deve essere soggetta alle condizioni previste dalla legge dello Stato
che ha ricevuto la richiesta.
- Gli Stati Parti che non considerano lesistenza di un trattato
condizione necessaria per lestradizione dovranno riconoscere,
i reati indicati come reati soggetti a estradizione alle condizioni
previste dalle leggi dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
- I reati indicati devono essere considerati, allo scopo dellestradizione
tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solo nel posto
dove sono avvenuti ma anche nei territori degli Stati che devono stabilire
la propria giurisdizione conformemente allarticolo 4.
- Se viene presentata una richiesta di estradizione per uno dei reati
indicati nellarticolo 3, paragrafo 1, e se lo Stato Parte che
riceve la richiesta non la concede o non la concederà in base
alla nazionalità del colpevole, tale Stato dovrà adottare
le misure adeguate per sottoporre il caso alle proprie autorità
competenti allo scopo dello svolgimento del processo.
Articolo 6
- Gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente il più elevato
livello di assistenza in relazione alle indagini ed alle procedure
penali di estradizione presentate per i reati di cui allarticolo
3, paragrafo 1, inclusa lassistenza per il conseguimento di
testimonianze a loro disposizione necessarie per i processi.
- Gli Stati Parti dovranno adempiere alle proprie obbligazioni relative
al paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad ogni
trattato o altro accordo in materia di mutua assistenza legale esistente
tra loro. In assenza di simili trattati o accordi, gli Stati Parti
dovranno fornirsi reciprocamente assistenza conformemente alle loro
legislazioni nazionali.
Articolo 7
Gli Stati Parti dovranno, subordinatamente alle disposizioni
delle proprie leggi nazionali:
- Prendere misure per provvedere alla confisca e sequestro, se
appropriato, di:
- Merci come materiali, beni ed altri strumenti utilizzati per
commettere o facilitare i reati identificati dal presente Protocollo;
- Proventi derivati da tali attività criminose;
- Eseguire le richieste degli altri Stati Parti relative alla confisca
ed al sequestro delle merci o dei proventi indicati nel sottoparagrafo
(a) (i);
- Prendere misure volte a chiudere, in maniera temporanea o definitiva,
i locali utilizzati nel commettere tali reati.
Articolo 8
- Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate per proteggere
i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite
dal presente Protocollo durante tutte le fasi del processo di giustizia
penale, in particolare:
- Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e adeguando
le procedure al riconoscimento dei loro bisogni particolari, inclusi
i loro bisogni particolari come testimoni;
- Informando i bambini vittime circa i loro diritti, il loro ruolo
e lo scopo, i tempi e lo sviluppo dei processi e delle disposizioni
relativi ai loro casi;
- Consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei
bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei
processi nei quali sono coinvolti i loro interessi personali,
in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi
nazionali;
- Fornendo appropriati servizi di sostegno ai bambini vittime
nel corso del processo legale;
- Proteggendo adeguatamente la privacy e lidentità
dei bambini vittime e prendendo misure, conformemente alle leggi
nazionali, per evitare linappropriata diffusione di informazioni
che possano condurre allidentificazione dei bambini vittime;
- Provvedendo, nei casi appropriati, alla sicurezza dei bambini
vittime, ed anche delle loro famiglie e dei testimoni per loro
conto, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni;
- Evitando ritardi non necessari nella predisposizione dei casi
e nella esecuzione degli ordini o dei decreti che garantiscono
compensazione ai bambini vittime;
- Gli Stati Parti dovranno assicurare che incertezze riguardo leffettiva
età della vittima non dovranno impedire linizio delle
indagini penali sui crimini, incluse le indagini volte a stabilire
letà della vittima.
- Gli Stati Parti dovranno assicurare che, nel trattamento da parte
del sistema giudiziario penale dei bambini che sono vittime di reati
descritti nel presente Protocollo, la considerazione fondamentale
sarà il primario interesse del bambino.
- Gli Stati Parti dovranno predisporre misure per assicurare la preparazione
adeguata, in particolare in materia legale e psicologica, per le persone
che lavorano con le vittime dei reati previsti dal presente Protocollo.
- Gli Stati Parti dovranno, nei casi appropriati, adottare misure
al fine di proteggere la sicurezza e lintegrità delle
persone e/o delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e/o protezione
e riabilitazione delle vittime dei suddetti reati.
- Nulla nel presente articolo dovrà essere interpretato in
modo pregiudizievole o contraddittorio rispetto al diritto dellimputato
ad un processo giusto ed imparziale.
Articolo 9
- Gli Stati Parti dovranno adottare o rafforzare, attuare e diffondere
leggi, provvedimenti amministrativi, politiche sociali e programmi
al fine di prevenire i reati riportati nel presente Protocollo. Particolare
attenzione dovrà essere prestata alla protezione dei bambini
particolarmente vulnerabili di fronte a queste pratiche.
- Gli Stati Parti dovranno promuovere la consapevolezza del grande
pubblico, inclusi i bambini, attraverso tutti i mezzi di informazioni
appropriati, istruzione e formazione, sulle misure di prevenzione
e sugli effetti dannosi dei reati indicati nel presente Protocollo.
- Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile con lo scopo
di assicurare tutta ladeguata assistenza alle vittime di tali
reati, inclusa la loro piena reintegrazione sociale e la loro completa
riabilitazione fisica e psicologica.
- Gli Stati Parti dovranno assicurare che tutti i bambini vittime
delle offese descritte nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure
adeguate per ottenere il risarcimento dei danni, senza discriminazioni,
da coloro che ne sono legalmente responsabili.
- Gli Stati Parti dovranno adottare le misure appropriate volte a
proibire effettivamente la produzione e la diffusione di materiale
che pubblicizza i reati descritti nel presente Protocollo.
Articolo 10
- Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura necessaria per rafforzare
la cooperazione internazionale predisponendo accordi multilaterali,
regionali e bilaterali per la prevenzione, le indagini, le investigazioni,
i processi, e le condanne dei responsabili di atti che implicano la
vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile
ed il turismo sessuale che coinvolga i bambini. Gli Stati Parti dovranno
inoltre promuovere la cooperazione internazionale e la coordinazione
tra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali
ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
- Gli Stati Parti dovranno promuovere la cooperazione internazionale
per assistere i bambini vittime nella loro riabilitazione fisica e
psicologica, nel reinserimento sociale e il rimpatrio.
- Gli Stati Parti devono promuovere il rafforzamento della cooperazione
internazionale volta ad affrontare le cause primarie, come la povertà
ed il sottosviluppo, che contribuiscono alla vulnerabilità
dei bambini rispetto alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile,
alla pornografia infantile ed al turismo sessuale che coinvolge i
bambini.
- Gli Stati Parti che sono nella condizione di farlo dovranno fornire
assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo tramite esistenti
programmi multilaterali, regionali, bilaterali o di altro genere.
Articolo 11
Nessuna disposizione del presente Protocollo dovrà
avere effetto su alcuna disposizione che induca alla realizzazione dei
diritti dellinfanzia e che possa essere contenuta:
- Nelle leggi di uno Stato Parte;
- Nei trattati internazionali in vigore in quello Stato.
Articolo 12
- Ogni Stato Parte dovrà presentare, entro due anni dallentrata
in vigore del Protocollo in quello Stato, un rapporto al Comitato
sui Diritti dellInfanzia, che fornisca informazioni esaustive
sulle misure adottate per lattuazione delle disposizioni del
Protocollo.
- A seguito della presentazione del suddetto rapporto, ogni Stato
Parte dovrà includere nei rapporti che presenta al Comitato
sui Diritti dellInfanzia, in conformità allarticolo
44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante lattuazione
del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare
un rapporto ogni cinque anni.
- Il Comitato sui Diritti dellInfanzia potrà richiedere
agli Stati Parti ulteriori informazioni riguardanti lattuazione
di questo Protocollo.
Articolo 13
- Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato
che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata.
- Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è
aperto alladesione di ogni Stato che sia parte della Convenzione
o che la abbia firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno
essere depositati alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
Articolo 14
- Il presente Protocollo dovrà entrare in vigore dopo tre mesi
dalla data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
- Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi
aderirà a seguito della sua entrata in vigore, il presente
Protocollo dovrà entrare in vigore dopo un mese dalla data
di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 15
- Ogni Stato Parte potrà denunziare il presente Protocollo
in qualsiasi momento tramite notifica scritta al Segretario Generale
delle Nazioni Unite, che dovrà in seguito informarne gli altri
Stati Parti alla Convenzione e gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
La denunzia dovrà avere effetto dopo un anno dalla data di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
- Tale denunzia non dovrà avere leffetto di sollevare
lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo riguardanti
ogni reato che sia stato commesso prima della data in cui la denunzia
diverrà effettiva. Neppure tale denunzia potrà pregiudicare
in alcuna maniera il proseguimento dellesame di ogni questione
che sia stata presa in considerazione dal Comitato precedentemente
alla data in cui la denunzia diventa effettiva.
Articolo 16
- Ogni Stato Parte potrebbe proporre un emendamento ed archiviarlo
alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale dovrà quindi trasmettere lemendamento proposto
agli Stati Parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli
ad una conferenza di Stati Parti allo scopo di prendere in esame e
sottoporre a votazione le proposte. Nel caso che, entro quattro mesi
dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti
sia favorevole alla conferenza, il Segretario Generale dovrà
convocare la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti
e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto allAssemblea
Generale per lapprovazione.
- Un emendamento adottato secondo quanto previsto dal paragrafo 1
del presente articolo dovrà entrare in vigore nel momento in
cui sia stato approvato dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite e accettato con maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
- Quando un emendamento entra in vigore, diviene vincolante per gli
Stati Parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parti restano
vincolati alle disposizioni del presente Protocollo e di ogni altro
precedente emendamento che hanno accettato.
Articolo 17
- Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese,
francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, dovrà essere
depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere
copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti
della Convenzione ed a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Informazione
delle Nazioni Unite, Roma
|