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ALLEGATO I
PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLINFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI
ARMATI
Gli Stati Contraenti il presente Protocollo,
Incoraggiati dal travolgente sostegno per la
Convenzione sui Diritti dellInfanzia, che ha dimostrato il diffuso
impegno esistente nella lotta per la promozione e la protezione dei
diritti del bambino,
Riaffermata la necessità di speciale
protezione per i diritti dei bambini, e invocato un continuo miglioramento
senza distinzione nella situazione dei bambini, così come il
loro sviluppo e la loro istruzione in condizioni di pace e di sicurezza,
Turbati dal diffuso e dannoso impatto dei conflitti
armati sui bambini e dalle conseguenze di lungo termine sulla pace durevole,
la sicurezza e lo sviluppo,
Condannati gli attacchi sui bambini nelle situazioni
di conflitto armato e le offensive dirette su obiettivi protetti dal
diritto internazionale, inclusi i luoghi dove generalmente vi è
presenza significativa di bambini, come scuole e ospedali,
Presa nota delladozione dello Statuto
della Corte Penale Internazionale e, in particolare, della inclusione
tra i crimini di guerra del reclutamento e arruolamento di bambini di
età inferiore ai 15 anni o del loro utilizzo facendoli partecipare
attivamente alle ostilità in conflitti armati sia internazionali
che non-internazionali,
Considerato, pertanto, che per rafforzare ulteriormente
lattuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione sui Diritti
dellInfanzia è necessario rafforzare la protezione dei
bambini dal coinvolgimento nei conflitti armati,
Presa nota che larticolo 1 della Convenzione
sui Diritti dellInfanzia specifica che, per le finalità
della Convenzione stessa, per bambino si intende ogni essere umano che
sia al di sotto del diciottesimo anno di età a meno che, secondo
quanto disposto dalla legge applicabile al bambino, la maggiore età
sia raggiunta anteriormente,
Convinti che un protocollo facoltativo alla
Convenzione che innalzi letà del possibile reclutamento
di persone nelle forze armate e della loro partecipazione alle ostilità
possa contribuire efficacemente allattuazione del principio secondo
cui i migliori interessi del bambino devono essere una considerazione
primaria in tutte le azioni riguardanti linfanzia,
Presa nota del fatto che la ventiseiesima Conferenza
Internazionale della Red Cross and Red Crescent nel dicembre 1995 ha
raccomandato, inter alia, che le parti in conflitto prendano
ogni misura possibile al fine di assicurare che i bambini al di sotto
dei 18 anni di età non prendano parte alle ostilità,
Accolta ladozione unanime, nel giugno
1999, della Convenzione n.182 dellOrganizzazione Internazionale
del Lavoro sulla Proibizione e lImmediata Azione per lEliminazione
delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile che proibisce, inter alia,
il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini per impiegarli nei
conflitti armati,
Condannati con la più grave preoccupazione
il reclutamento, laddestramento e limpiego, allinterno
e oltre i confini nazionali, di bambini nelle ostilità da parte
di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo
la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e impiegano
i bambini a questo scopo,
Richiamato lobbligo di ciascuna parte
di un conflitto armato ad attenersi alle norme del diritto umanitario
internazionale,
Sottolineata la conformità, senza
pregiudizio, di questo Protocollo ai fini ed ai principi contenuti nello
Statuto delle Nazioni Unite, compreso larticolo 51, e le pertinenti
norme del diritto umanitario,
Tenuto presente che condizioni di pace e sicurezza
basate sul pieno rispetto dei fini e dei principi contenuti nello Statuto
e losservanza degli strumenti in materia di diritti umani pertinenti
sono indispensabili per la piena protezione dei bambini, in particolare
durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
Riconosciuto lo speciale bisogno di quei bambini
particolarmente soggetti al reclutamento o allimpiego nelle ostilità,
contrariamente a questo Protocollo, a causa delle loro condizioni economiche
o sociali o a causa del loro sesso,
Consapevoli della necessità di prendere
in considerazione le cause prime di natura economica, sociale e politica
del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,
Convinti della necessità di rafforzare
la cooperazione internazionale nellattuazione di questo Protocollo,
così come la riabilitazione fisica e psicosociale, e la reintegrazione
sociale dei bambini vittime dei conflitti armati,
Incoraggiata la partecipazione della comunità
e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi vittime, alla divulgazione
di programmi informativi ed educativi riguardanti la realizzazione di
questo Protocollo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura possibile
per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano
raggiunto letà di 18 anni non prendano parte direttamente
alle ostilità.
Articolo 2
Gli Stati Parti dovranno assicurare che le persone
che non hanno raggiunto i 18 anni di età non siano forzatamente
arruolate nelle loro forze armate.
Articolo 3
- Gli Stati Parti dovranno innalzare letà minima per
il reclutamento volontario di persone nelle loro forze armate nazionali
rispetto a quella stabilita nellarticolo 38, paragrafo 3, della
Convenzione sui Diritti dellInfanzia, prendendo in considerazione
i principi contenuti in quellarticolo e riconoscendo che nellambito
della Convenzione le persone al di sotto dei 18 anni di età
hanno diritto a una protezione speciale.
- Ogni Stato Parte dovrà depositare una dichiarazione vincolante,
a seguito dellavvenuta ratifica o delladesione a questo
Protocollo, che innalzi letà minima in cui permetterà
il reclutamento volontario nelle sue forze armate nazionali, e una
descrizione delle modalità di tutela che ha adottato affinché
tale reclutamento non sia forzato o coercitivo.
- Gli Stati Parti che permettono il reclutamento volontario nelle
loro forze armate nazionali di persone al di sotto dei 18 anni di
età dovranno garantire forme di tutela per assicurare, come
minimo, che:
- Tale reclutamento sia autenticamente volontario;
- Tale reclutamento sia effettuato con lespresso consenso
dei genitori della persona o dei suoi tutori legali;
- Tali persone siano pienamente informate riguardo ai doveri inerenti
al servizio militare;
- Tali persone forniscano prove affidabili sulla loro età
prima di essere accettate al servizio militare nazionale.
- Ogni Stato Parte potrà rafforzare la sua dichiarazione in
ogni momento mediante una notifica in tal senso indirizzata al Segretario
Generale delle Nazioni Unite, che dovrà informarne tutti gli
Stati Parti. Tale notifica dovrà entrare in vigore nella data
in cui è stata ricevuta dal Segretario Generale.
- La richiesta di innalzamento delletà sancita nel paragrafo
1 di questo articolo non è applicabile alle scuole amministrate
o prese sotto controllo dalle forze armate degli Stati Parti, in conformità
con gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dellInfanzia.
Articolo 4
- I gruppi armati che sono distinti dalle forze armate di uno Stato
non dovrebbero, in nessuna circostanza, reclutare o utilizzare persone
al di sotto del diciottesimo anno di età nelle ostilità.
- Gli Stati Parti dovranno disporre tutte le misure possibili al fine
di prevenire tale reclutamento ed impiego, compresa ladozione
di misure legali necessarie per proibire e criminalizzare tali pratiche.
- Lapplicazione del presente articolo di questo Protocollo non
dovrà avere alcuna ripercussione sulla condizione di legalità
di ciascuna parte di un conflitto armato.
Articolo 5
Nessuna parte del presente Protocollo potrà
essere interpretata come norma in grado di precludere la legge di uno
Stato Parte o gli strumenti internazionali e le norme di diritto umanitario
internazionale che siano maggiormente favorevoli alla realizzazione
dei diritti dellinfanzia.
Articolo 6
- Ciascuno Stato Parte dovrà adottare ogni misura legale, amministrativa
o di altro genere necessaria al fine di assicurare leffettiva
realizzazione ed applicazione delle norme di questo Protocollo nellambito
della propria giurisdizione.
- Gli Stati Parti si assumono la responsabilità di promuovere
e far conoscere tramite i mezzi necessari i principi e le norme del
presente Protocollo sia agli adulti sia ai bambini.
- Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile per assicurare
che le persone soggette alla propria giurisdizione arruolate o impiegate
in ostilità contrarie al presente Protocollo siano smobilitate
o altrimenti rese libere dal servizio. Gli Stati Parti dovranno, quando
necessario, accordare a queste persone tutta lassistenza necessaria
alla loro riabilitazione fisica e psicologica ed alla loro reintegrazione
sociale.
Articolo 7
- Gli Stati Parti dovranno cooperare nella applicazione del presente
Protocollo, inclusa la prevenzione di ogni attività contraria
al Protocollo ed alla riabilitazione e reintegrazione sociale delle
persone che sono vittime di atti contrari a questo Protocollo, inclusa
la cooperazione tecnica e lassistenza finanziaria. Tali assistenza
e cooperazione saranno intraprese in consultazione con gli Stati Parti
interessati e le organizzazioni internazionali rilevanti.
- Gli Stati Parti in grado di farlo, dovranno fornire tale assistenza
attraverso i programmi multilaterali, bilaterali o di altro genere
esistenti, o, inter alia, attraverso un fondo volontario istituito
in accordo con le regole dellAssemblea Generale.
Articolo 8
- Ciascuno Stato Parte dovrà sottoporre, entro due anni dallentrata
in vigore del Protocollo per lo Stato Parte in questione, un rapporto
al Comitato sui Diritti dellInfanzia che fornisca informazioni
esaustive sulle misure che esso ha preso per attuare le disposizioni
presenti nel protocollo, incluse quelle riguardanti la partecipazione
ed il reclutamento.
- A seguito della sottomissione del rapporto esaustivo ciascuno Stato
Parte dovrà includere nei rapporti che presenterà al
Comitato sui Diritti dellInfanzia, secondo quanto previsto dallarticolo
44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante lattuazione
del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare
un rapporto ogni cinque anni.
- Il Comitato dei Diritti dellInfanzia potrà richiedere
ulteriori informazioni agli Stati Parti riguardanti lapplicazione
del presente Protocollo.
Articolo 9
- Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati
Parti della Convenzione e a quelli che lhanno firmata.
- Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è
aperto alladesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica
o di adesione dovranno essere depositati alla presenza del Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
- Il Segretario Generale, in facoltà di depositario della Convenzione
e del Protocollo, dovrà informare tutti gli Stati Parti della
Convenzione e tutti gli Stati firmatari della Convenzione sulla ricezione
di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 10
- Il presente Protocollo dovrà entrare in vigore tre mesi dopo
il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
- Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o aderirà
ad esso in seguito alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo
entrerà in vigore un mese dopo la data di consegna del suo
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 11
- Ogni Stato Parte può presentare denunzia al presente Protocollo
in ogni momento tramite notifica scritta al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, che dovrà quindi informarne gli altri Stati
Parti e tutti gli Stati firmatari della Convenzione. La denunzia dovrà
avere effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da
parte del Segretario Generale. Se, ad ogni modo, al momento di scadenza
di tale anno lo Stato Parte che ha presentato denunzia è coinvolto
in un conflitto armato, la denunzia non avrà effetto prima
del termine del conflitto armato.
- La denuncia non avrà leffetto di esentare lo Stato
Parte dalle obbligazioni previste dal presente Protocollo riguardanti
ogni atto che sia avvenuto prima della data nella quale la denuncia
diviene effettiva. Né la denuncia potrà pregiudicare
in nessuna maniera il proseguimento dellesame di ogni questione
che sia stata presa in considerazione da parte del Comitato prima
della data nella quale la denunzia diviene effettiva.
Articolo 12
- Ciascuno Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo
al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
dovrà quindi comunicare lemendamento proposto agli Stati
Parti chiedendo loro di indicare la loro eventuale intenzione di convocare
una Conferenza degli Stati Parti allo scopo di esaminare e votare
le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale
comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla
proposta, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto
il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla
maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà
essere sottoposto allAssemblea Generale per lapprovazione.
- Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente
articolo entrerà in vigore quando sarà stato approvato
dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
- Quando un emendamento entrerà in vigore, esso dovrà
essere vincolante per gli Stati che lo hanno accettato, mentre gli
altri Stati saranno vincolati a rispettare le norme del presente Protocollo
e di ogni emendamento che abbiano accettato in precedenza.
Articolo 13
- Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese,
francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato
negli archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere
copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti
della Convenzione ed a tutti gli Stati che ne sono firmatari.
[segue]
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