Protocolli Facoltativi alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

ALLEGATO I

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati Contraenti il presente Protocollo,

Incoraggiati dal travolgente sostegno per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, che ha dimostrato il diffuso impegno esistente nella lotta per la promozione e la protezione dei diritti del bambino,

Riaffermata la necessità di speciale protezione per i diritti dei bambini, e invocato un continuo miglioramento senza distinzione nella situazione dei bambini, così come il loro sviluppo e la loro istruzione in condizioni di pace e di sicurezza,

Turbati dal diffuso e dannoso impatto dei conflitti armati sui bambini e dalle conseguenze di lungo termine sulla pace durevole, la sicurezza e lo sviluppo,

Condannati gli attacchi sui bambini nelle situazioni di conflitto armato e le offensive dirette su obiettivi protetti dal diritto internazionale, inclusi i luoghi dove generalmente vi è presenza significativa di bambini, come scuole e ospedali,

Presa nota dell’adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e, in particolare, della inclusione tra i crimini di guerra del reclutamento e arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni o del loro utilizzo facendoli partecipare attivamente alle ostilità in conflitti armati sia internazionali che non-internazionali,

Considerato, pertanto, che per rafforzare ulteriormente l’attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia è necessario rafforzare la protezione dei bambini dal coinvolgimento nei conflitti armati,

Presa nota che l’articolo 1 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia specifica che, per le finalità della Convenzione stessa, per bambino si intende ogni essere umano che sia al di sotto del diciottesimo anno di età a meno che, secondo quanto disposto dalla legge applicabile al bambino, la maggiore età sia raggiunta anteriormente,

Convinti che un protocollo facoltativo alla Convenzione che innalzi l’età del possibile reclutamento di persone nelle forze armate e della loro partecipazione alle ostilità possa contribuire efficacemente all’attuazione del principio secondo cui i migliori interessi del bambino devono essere una considerazione primaria in tutte le azioni riguardanti l’infanzia,

Presa nota del fatto che la ventiseiesima Conferenza Internazionale della Red Cross and Red Crescent nel dicembre 1995 ha raccomandato, inter alia, che le parti in conflitto prendano ogni misura possibile al fine di assicurare che i bambini al di sotto dei 18 anni di età non prendano parte alle ostilità,

Accolta l’adozione unanime, nel giugno 1999, della Convenzione n.182 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla Proibizione e l’Immediata Azione per l’Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile che proibisce, inter alia, il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini per impiegarli nei conflitti armati,

Condannati con la più grave preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’impiego, all’interno e oltre i confini nazionali, di bambini nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e impiegano i bambini a questo scopo,

Richiamato l’obbligo di ciascuna parte di un conflitto armato ad attenersi alle norme del diritto umanitario internazionale,

Sottolineata la conformità, senza pregiudizio, di questo Protocollo ai fini ed ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, compreso l’articolo 51, e le pertinenti norme del diritto umanitario,

Tenuto presente che condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto dei fini e dei principi contenuti nello Statuto e l’osservanza degli strumenti in materia di diritti umani pertinenti sono indispensabili per la piena protezione dei bambini, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

Riconosciuto lo speciale bisogno di quei bambini particolarmente soggetti al reclutamento o all’impiego nelle ostilità, contrariamente a questo Protocollo, a causa delle loro condizioni economiche o sociali o a causa del loro sesso,

Consapevoli della necessità di prendere in considerazione le cause prime di natura economica, sociale e politica del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nell’attuazione di questo Protocollo, così come la riabilitazione fisica e psicosociale, e la reintegrazione sociale dei bambini vittime dei conflitti armati,

Incoraggiata la partecipazione della comunità e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi vittime, alla divulgazione di programmi informativi ed educativi riguardanti la realizzazione di questo Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura possibile per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano raggiunto l’età di 18 anni non prendano parte direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati Parti dovranno assicurare che le persone che non hanno raggiunto i 18 anni di età non siano forzatamente arruolate nelle loro forze armate.

Articolo 3

  1. Gli Stati Parti dovranno innalzare l’età minima per il reclutamento volontario di persone nelle loro forze armate nazionali rispetto a quella stabilita nell’articolo 38, paragrafo 3, della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, prendendo in considerazione i principi contenuti in quell’articolo e riconoscendo che nell’ambito della Convenzione le persone al di sotto dei 18 anni di età hanno diritto a una protezione speciale.
  2. Ogni Stato Parte dovrà depositare una dichiarazione vincolante, a seguito dell’avvenuta ratifica o dell’adesione a questo Protocollo, che innalzi l’età minima in cui permetterà il reclutamento volontario nelle sue forze armate nazionali, e una descrizione delle modalità di tutela che ha adottato affinché tale reclutamento non sia forzato o coercitivo.
  3. Gli Stati Parti che permettono il reclutamento volontario nelle loro forze armate nazionali di persone al di sotto dei 18 anni di età dovranno garantire forme di tutela per assicurare, come minimo, che:
    1. Tale reclutamento sia autenticamente volontario;
    2. Tale reclutamento sia effettuato con l’espresso consenso dei genitori della persona o dei suoi tutori legali;
    3. Tali persone siano pienamente informate riguardo ai doveri inerenti al servizio militare;
    4. Tali persone forniscano prove affidabili sulla loro età prima di essere accettate al servizio militare nazionale.
  4. Ogni Stato Parte potrà rafforzare la sua dichiarazione in ogni momento mediante una notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che dovrà informarne tutti gli Stati Parti. Tale notifica dovrà entrare in vigore nella data in cui è stata ricevuta dal Segretario Generale.
  5. La richiesta di innalzamento dell’età sancita nel paragrafo 1 di questo articolo non è applicabile alle scuole amministrate o prese sotto controllo dalle forze armate degli Stati Parti, in conformità con gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

Articolo 4

  1. I gruppi armati che sono distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero, in nessuna circostanza, reclutare o utilizzare persone al di sotto del diciottesimo anno di età nelle ostilità.
  2. Gli Stati Parti dovranno disporre tutte le misure possibili al fine di prevenire tale reclutamento ed impiego, compresa l’adozione di misure legali necessarie per proibire e criminalizzare tali pratiche.
  3. L’applicazione del presente articolo di questo Protocollo non dovrà avere alcuna ripercussione sulla condizione di legalità di ciascuna parte di un conflitto armato.

Articolo 5

Nessuna parte del presente Protocollo potrà essere interpretata come norma in grado di precludere la legge di uno Stato Parte o gli strumenti internazionali e le norme di diritto umanitario internazionale che siano maggiormente favorevoli alla realizzazione dei diritti dell’infanzia.

 

Articolo 6

  1. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare ogni misura legale, amministrativa o di altro genere necessaria al fine di assicurare l’effettiva realizzazione ed applicazione delle norme di questo Protocollo nell’ambito della propria giurisdizione.
  2. Gli Stati Parti si assumono la responsabilità di promuovere e far conoscere tramite i mezzi necessari i principi e le norme del presente Protocollo sia agli adulti sia ai bambini.
  3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile per assicurare che le persone soggette alla propria giurisdizione arruolate o impiegate in ostilità contrarie al presente Protocollo siano smobilitate o altrimenti rese libere dal servizio. Gli Stati Parti dovranno, quando necessario, accordare a queste persone tutta l’assistenza necessaria alla loro riabilitazione fisica e psicologica ed alla loro reintegrazione sociale.

Articolo 7

  1. Gli Stati Parti dovranno cooperare nella applicazione del presente Protocollo, inclusa la prevenzione di ogni attività contraria al Protocollo ed alla riabilitazione e reintegrazione sociale delle persone che sono vittime di atti contrari a questo Protocollo, inclusa la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Tali assistenza e cooperazione saranno intraprese in consultazione con gli Stati Parti interessati e le organizzazioni internazionali rilevanti.
  2. Gli Stati Parti in grado di farlo, dovranno fornire tale assistenza attraverso i programmi multilaterali, bilaterali o di altro genere esistenti, o, inter alia, attraverso un fondo volontario istituito in accordo con le regole dell’Assemblea Generale.

Articolo 8

  1. Ciascuno Stato Parte dovrà sottoporre, entro due anni dall’entrata in vigore del Protocollo per lo Stato Parte in questione, un rapporto al Comitato sui Diritti dell’Infanzia che fornisca informazioni esaustive sulle misure che esso ha preso per attuare le disposizioni presenti nel protocollo, incluse quelle riguardanti la partecipazione ed il reclutamento.
  2. A seguito della sottomissione del rapporto esaustivo ciascuno Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenterà al Comitato sui Diritti dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante l’attuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.
  3. Il Comitato dei Diritti dell’Infanzia potrà richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti riguardanti l’applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9

  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione e a quelli che l’hanno firmata.
  2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
  3. Il Segretario Generale, in facoltà di depositario della Convenzione e del Protocollo, dovrà informare tutti gli Stati Parti della Convenzione e tutti gli Stati firmatari della Convenzione sulla ricezione di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 10

  1. Il presente Protocollo dovrà entrare in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o aderirà ad esso in seguito alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di consegna del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

  1. Ogni Stato Parte può presentare denunzia al presente Protocollo in ogni momento tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che dovrà quindi informarne gli altri Stati Parti e tutti gli Stati firmatari della Convenzione. La denunzia dovrà avere effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Se, ad ogni modo, al momento di scadenza di tale anno lo Stato Parte che ha presentato denunzia è coinvolto in un conflitto armato, la denunzia non avrà effetto prima del termine del conflitto armato.
  2. La denuncia non avrà l’effetto di esentare lo Stato Parte dalle obbligazioni previste dal presente Protocollo riguardanti ogni atto che sia avvenuto prima della data nella quale la denuncia diviene effettiva. Né la denuncia potrà pregiudicare in nessuna maniera il proseguimento dell’esame di ogni questione che sia stata presa in considerazione da parte del Comitato prima della data nella quale la denunzia diviene effettiva.

Articolo 12

  1. Ciascuno Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà quindi comunicare l’emendamento proposto agli Stati Parti chiedendo loro di indicare la loro eventuale intenzione di convocare una Conferenza degli Stati Parti allo scopo di esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla proposta, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto all’Assemblea Generale per l’approvazione.
  2. Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando sarà stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
  3. Quando un emendamento entrerà in vigore, esso dovrà essere vincolante per gli Stati che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati saranno vincolati a rispettare le norme del presente Protocollo e di ogni emendamento che abbiano accettato in precedenza.

Articolo 13

  1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che ne sono firmatari.


[segue]

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