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LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

MOIRA AGRIMI

VOLONTARIO UNIC

Il 20 novembre 1989 veniva approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Convenzione sui Diritti del fanciullo, esattamente 30 anni dopo l’approvazione della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.

Questa Convenzione rappresenta una pietra miliare per i bambini e i loro diritti, una raccolta di leggi internazionali organica e completa a tutela del fanciullo.

L’elaborazione della Convenzione iniziò nel 1979. A vent’anni dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, venne proclamato l’Anno Internazionale del Bambino e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a seguito della proposta del 1978 del governo polacco di una codificazione dei diritti del Fanciullo sulla linea della Dichiarazione del 1959, decise di insediare un gruppo di lavoro della Commissione dei Diritti Umani dell’ONU, allo scopo di elaborare un progetto di Convenzione internazionale per i diritti del bambino. Numerosi Stati erano però ostili a questa possibilità. Principalmente sostenevano che questo testo non avrebbe rimpiazzato la Dichiarazione del 1959 che era stata accettata dalla comunità internazionale mentre la Convenzione poteva essere fatta valere solo nei confronti degli Stati che l’avessero ratificata. Il rifiuto di altri paesi era legato alla mancata volontà di stabilire una distinzione tra i bambini e le altre categorie di persone, e questo rendeva inutile l’elaborazione di testi specifici. Comunque il progetto non fu abbandonato. A causa di tutti questi problemi si instaurò un dibattito lungo e laborioso che portò alla conclusione dei lavori per la Convenzione solo 10 anni più tardi.

L’elaborazione della Convenzione è frutto di pazienti compromessi e limitazioni. Il gruppo incaricato alla sua stesura era composto dai rappresentanti dei 43 paesi che componevano la Commissione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite; ma la possibilità di parteciparvi era aperta ad altri delegati di Stati membri dell’ONU, che avrebbero potuto prendervi parte come osservatori. Per altro, furono anche rappresentate alcune Organizzazioni Intergovernative e non governative (ONG) dotate di uno funzione consultiva nei confronti del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Bisogna sottolineare che le ONG hanno giocato un ruolo molto importante in questo contesto. Sul piano governativo l’Italia fu assente da questo dibattito per almeno 8 anni

La Convenzione dei Diritti del Fanciullo è in vigore a livello internazionale , dal 2 settembre 1990, dopo il deposito della ventesima ratifica. In 6 anni tutti i paesi del mondo l’hanno ratificata tranne 2: La Somalia e gli USA. La Somalia perché al momento non ha un governo internazionalmente riconosciuto, mentre gli Stati Uniti non erano d’accordo con alcuni punti previsti dalla Convenzione.

Una così tale adesione alla Convenzione serve ad indicare che malgrado la specificità dei vari sistemi giuridici, e la diversità culturale storica e di religione, la tutela dei diritti dei bambini è avvertita a livello planetario.

Il 30 settembre 1990 si è tenuto a New York su iniziativa dell’UNICEF, il Summit mondiale per l’infanzia. In quell’occasione i paesi intervenuti sono stati concordi nell’affermare l’importanza da dare ad un adeguata protezione, sopravvivenza e sviluppo per l’infanzia e l’adolescenza in quanto settori altamente privilegiati.

Ciò significa soprattutto tradurre questa protezione in una serie di norme positive che consentano al fanciullo il pieno godimento dei diritti di cui è soggetto.

La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo ha rappresentato un grande passo in questo senso soprattutto perché ha indicato come il bambino debba essere considerato soggetto di diritti fondamentali e non solo oggetto di una speciale protezione nei rapporti giuridici familiari ed extra-familiari. La caratteristica principale di tutte le nuove convenzioni sulla protezione giuridica del bambino è l’importanza data agli interessi propri del fanciullo come tale, mentre nelle convenzioni precedenti si riteneva più importante l’interesse dei genitori o della protezione dei beni dei Fanciulli.

La Convenzione garantisce i diritti civili, politici, economici, sociali et culturali dei bambini. In realtà, non fa delle distinzioni tra questi differenti generi di diritti. I diritti contenuti nella Convenzione si rinforzano mutualmente e formano un tutto. In ogni modo, l’analisi della Convenzione permette di distinguere diritti di due categorie differenti. Il bambino come oggetto di diritto è il beneficiario di una protezione particolare a causa della sua vulnerabilità. Ma è anche soggetto di diritto e in quanto tale detentore di tutta una serie di diritti che gli danno possibilità di accesso a una maggiore autonomia. Questi diritti e libertà fanno parte dei diritti dell’uomo, alcuni di questi diritti corrispondono a un nuovo modo di concepire il bambino che ha permesso di intraprendere un cammino culturale diverso per una maggiore protezione dell’infanzia.

La Convenzione si compone innanzitutto di un preambolo che prevede i maggiori basilari principi presenti nel documento e per questo merita particolare attenzione. Qui viene affermato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto ed a un’assistenza particolari ed inoltre considera la famiglia unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita di tutti i suoi membri quindi in particolar modo dei fanciulli, per questo deve ricevere la protezione e l’assistenza necessarie per poter svolgere i suoi compiti.

Come già ricordato precedentemente la Convenzione considera il fanciullo come titolare di diritti propri, la protezione del bambino da semplice oggetto di protezione nei rapporti giuridici familiari in soggetto di diritti, impone obblighi sia allo Stato che ai genitori da non considerare più come i titolari "dei diritti di famiglia" sul bambino.

La conseguenza di questa nuova prospettiva è che le misure di protezione devono tener conto della titolarità dei diritti del fanciullo ed essere complementari rispetto ai diritti che gli sono attribuiti in altri strumenti internazionali. I genitori, la famiglia, ma anche lo Stato e la comunità internazionale sono responsabili per la tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione da assicurare attraverso un sistema di protezione e di controllo.

I diritti protetti dalla Convenzione possono essere raggruppati sotto tre principali titoli. Quelli concernenti le libertà e i diritti fondamentali cioè, ad esempio, il diritto del bambino alla vita, all’uguaglianza, a un nome e a una nazionalità così come alla libertà di coscienza di espressione e religione;

Ci sono poi quelli che riguardano certe speciali protezioni da pericoli a cui il bambino è particolarmente suscettibile come gli abusi fisici o psicologici o i maltrattamenti, i rapimenti o i traffici illeciti o ancora sfruttamento economico o sessuale, il coinvolgimento nei conflitti armati.

Per finire ci sono quelli che cercano di promuovere uno sviluppo proprio del bambino attraverso l’accesso ad alcune necessità basilari come l’educazione, l’informazione, il divertimento il gioco e le attività culturali.

Su alcuni argomenti come l’adozione, la protezione dei bambini dall’abuso sessuale, abuso di droga o abbandono e la salvaguardia dell’identità del bambino, la Convenzione è andata abbastanza oltre le norme e la pratica legale che esisteva quando è stata adottata.

Colpisce particolarmente la definizione che viene data del bambino nell’articolo 1 di questa Convenzione.

Il bambino è considerato come tale fino al 18° anno di età a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età.

I diritti riconosciuti ineriscono ogni aspetto della condizione esistenziale del bambino e perciò riguardano anche le formazioni sociali, come la famiglia e la scuola, in cui la sua crescita ha luogo. Quattro principi fondamentali aiutano l’interpretazione della Convenzione e costituiscono una guida per l’elaborazione dei programmi nazionali di attuazione. Il primo principio è quello relativo alla non discriminazione secondo cui ogni Stato deve assicurare che i bambini sotto la sua giurisdizione godano degli stessi diritti senza discriminazioni.. Le autorità pubbliche, le formazioni sociali e gli individui, tenendo conto delle rispettive condizioni sociali e personali di partenza, devono costruire un ambiente in cui tutti i bambini abbiano eguali opportunità, comprese le bambine, i portatori di handicap, i fanciulli rifugiati o di origine straniera, i membri di minoranze o gruppi autoctoni.

Il Secondo principio basilare della Convenzione si riferisce al superiore interesse del fanciullo. Le istituzioni di assistenza sociale private e pubbliche, i tribunali, le autorità amministrative o gli organi legislativi devono valutare l’impatto delle proprie decisioni sull’infanzia; l’interesse del fanciullo ha la priorità e deve essere riconosciuto alla luce dei diritti e degli obblighi riconosciuti dalla Convenzione.

È poi riconosciuto il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo che dovrebbe essere garantito "nella più ampia misura possibile". Nella Convenzione il termine sviluppo ha un ampio significato e include, oltre alla salute fisica, importanti dimensioni qualitative della crescita della persona: lo sviluppo psichico, emotivo, spirituale, cognitivo, sociale, culturale.

Ultimo, ma non meno importante, principio ispiratore della Convenzione è il dovere di ascoltare l’opinione del fanciullo. Il bambino deve avere l’opportunità di esprimere liberamente le sue opinioni su tutte le questioni che lo interessano. Il bambino ha diritto di essere ascoltato, anche durante i procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano, tenendo conto dell’età e del grado di maturità raggiunto.

Comunque, pur riconoscendo l’indiscutibile importanza della Convenzione bisogna sottolineare l’assenza, nella Trattato del 1989, dei cosi detti "diritti di terza generazione", pace, ambiente e sviluppo. Ai bambini non è stato riconosciuto il diritto, insito nel diritto alla pace, ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti umani siano pienamente realizzati. Questo diritto è presente nell’articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed è riconosciuto a livello regionale dalla Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli.

Manca, inoltre, un esplicito riconoscimento del diritto all’ambiente, e gli articoli che ne trattano non fissano impegni precisi riguardo alla salvaguardia dei diritti delle generazioni future.

Si è persa anche l’opportunità di inserire il diritto allo sviluppo , finora riconosciuto a livello universale solo dalla Dichiarazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1986, in uno strumento giuridico vincolante. La definizione di diritto allo sviluppo, contenuta nella Dichiarazione, con il suo riconoscimento della centralità della persona umana, sarebbe stata molto opportuna in uno strumento di tutela del fanciullo: "Ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare di uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico in cui tutti i diritti umani possano essere pienamente realizzati".

Infine, sul piano delle garanzie, la Convenzione fa un passo indietro rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Contro la Discriminazione Razziale (1965), dal Patto sui Diritti Civili e Politici (1966) e dalla Convenzione Contro la Tortura (1984). Il Comitato sui Diritti del Fanciullo, infatti, non può ricevere denuncie di uno Stato contro uno Stato né comunicazioni individuali, provenienti dai genitori o dai tutori del bambino, relative a presunte violazioni da quest’ultimo subite.

Nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha commemorato il decimo anniversario della Convenzione dei Diritti del Fanciullo. Il suo presidente, theo-Ben Gurirab (Namibia), in particolare ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla proclamazione del decennio internazionale per una cultura di pace e non violenza a favore dei bambini del mondo (2001-2010) affermando che "si deve tradurre questa alta dichiarazione di intenti in una piano praticabile di azione, sostenendolo con fondi, risorse e con un fermo impegno dell’intera comunità internazionale".

Malgrado questo però ci sono ancora colossali ostacoli alla protezione universale dei diritti dei bambini, la più grande della quale è la povertà; è anche necessario prevenire i conflitti armati che trasformano i bambini in soldati o rifugiati, lo sterminato traffico di droga e assicurare che i nuovi strumenti telematici non permettano di diffondere ulteriormente la pornografia infantile.

Allo scopo di rendere reali i diritti dei bambini è importante impegnarsi affinché i fanciulli siano parte del processo di pace e di sviluppo.

La Commissione dei Diritti Umani durante la sua cinquantacinquesima sessione ha adottato la risoluzione 1999/80 nell’aprile del 1999 con la quale ha sottolineato l’importante lavoro svolto dal Comitato dei diritti del fanciullo per creare coscienza della Convenzione e nel fare raccomandazioni agli Stati per la sua giusta applicazione.

Un importante sviluppo per la tutela internazionale dei diritti del Fanciullo si è poi venuto a determinare per via indiretta a seguito della recente Conferenza Diplomatica che si è tenuta a Roma nel luglio del 1998, sotto l’egidia dell’ONU, per la creazione di una Corte Penale Internazionale.

Lo Statuto della Corte così adottato attribuisce al tribunale la giurisdizione sui crimini di genocidio,sui crimini contro l’umanità e contempla, in particolare,all’art.8, tra i crimini di guerra soggetti alla giurisdizione penale internazionale " il reclutamento o arruolamento di fanciulli al di sotto di quindici anni in forze armati nazionali o il loro impiego mediante partecipazione attiva alle ostilità". L’elemento di maggior rilievo in questa disposizione è che per la prima volta l’impiego dei fanciulli nei conflitti armati viene a configurarsi come crimine di guerra . Inoltre la formulazione testuale della norma porta a ritenere superata implicitamente la distinzione fra partecipazione diretta e indiretta , risultando vietata qualsiasi partecipazione attiva del fanciullo alle ostilità .

Un limite riscontrato nel testo dello statuto però è che l’età minima di arruolamento dei bambini fissata oggi a 15 anni dovrebbe essere innalzata a 18. D’altra parte è contraddittorio il fatto che mentre il limite di età per la coscrizione obbligatoria è fissato a quindici anni , lo Statuto stabilisce che nessun minore sotto i 18 anni può essere giudicato dal tribunale.

Il solo trattato regionale sui diritti umani dei bambini, La Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino, è stato adottato dall’Organizzazione dell’Unità Africana nel 1990. La Carta dei Bambini Africani si basa su altri trattati internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo ma esprime i valori sociali e culturali dell’Africa, inclusi quelli legati alla famiglia, alla comunità e alla società. Su alcuni aspetti, la Carta dei Bambini Africani rafforza la protezione prevista nella Convenzione del’89. Questa recita che tutte le persone con un età inferiore ai diciotto anni sono da considerarsi "minori", senza nessuna eccezione; e che tutti i bambini che vivono nel loro paese hanno gli stessi diritti dei bambini rifugiati. In più cerca di eliminare pratiche sociali e culturali dannose, in particolare quelle che sono discriminatorie o che creano rischi per la salute dei bambini.

La Carta Africana non è ancora entrata in vigore.

La Carta si occupa del problema del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati all’art.22 dove è previsto il rispetto da parte degli Stati contraenti per le leggi del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati in cui sono coinvolti i fanciulli, è inoltre previsto che gli Stati prendano tutte le misure necessarie per assicurare che nessun bambino prenda parte diretta alle ostilità. Tutte queste norme si riferiscono anche ai bambini che sono coinvolti in conflitti armati internazionali. La Carta Africana riprende quindi a livello regionale ciò che era stato affermato nelle varie Convenzioni a carattere universale. Purtroppo però questa Carta non è stata ratificata da un gran numero di Stati che fanno parte dell’Africa Sub-Sahariana, paesi come l’Angola, il Congo- Brazaville, l’Etiopia si sono astenuti dal firmare o ratificare questa Carta che avrebbe garantito una maggiore garanzia per i bambini coinvolti nei conflitti armati.

D’altra parte la legislazione di questi Stati, se correttamente applicata, sarebbe sufficiente ad evitare il coinvolgimento dei bambini in guerra. Infatti ad eccezione dell’Angola che con una legge del 1998 ha abbassato l’età minima della leva dai 18 ai 17 anni, tutti gli altri paesi su citati prevedono che i giovani arruolati non abbiano meno di 18 anni.

Oggi, ci troviamo di fronte ad un diverso interesse verso l'infanzia e l'adolescenza in cui il bambino è considerato soggetto di diritti e non più come in passato mero oggetto di diritto.

Le varie iniziative sviluppatesi in questi ultimi anni hanno contribuito al superamento del concetto di infanzia come un problema o un'emergenza e tale cambiamento culturale è stato un punto di partenza per il cambiamento legislativo.

Per concludere c’è da constatare che molto è stato fatto per la tutela dei fanciulli ma molto resta ancora da fare. I bambini continuano ad essere vittime di violenze ed abusi inauditi. La normativa nazionale e internazionale in materia è molto vasta ed esaustiva ma si nota, soprattutto per ciò che riguarda le norme di carattere internazionale, una tendenza da parte degli Stati a disattendere tali norme. Sarebbe quindi auspicabile la creazione di un organo di controllo per l’attuazione della normativa internazionale in materia di bambini che avesse anche funzioni sanzionatorie. Gli Stati dovrebbero inoltre assumere un senso di responsabilità più ampio nei confronti di coloro che rappresentano il nostro futuro.

Tuttavia l’importanza della Convenzione sui Diritti del Fanciullo è indiscutibile, essa risiede, oltre che nel contenuto dei singoli articoli, nell’approccio globale al problema dell’infanzia, per il quale la Convenzione stessa presenta un carattere assolutamente innovativo, nonché per le modifiche nei rispettivi ordinamenti interni degli Stati che vi partecipano in seguito all’entrata in vigore della Convenzione.

Concludendo, mi auguro che in futuro possano essere condotti ulteriori sviluppi normativi che consentano la piena attuazione della tutela del bambini a livello nazionale e internazionale.

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Dicembre 2000