I diritti delle Donne: una responsabilità di tutti

PIATTAFORMA D'AZIONE

Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne

Obiettivo strategico 1.2
Garantire l'uguaglianza e la non discriminazione nel diritto e nei fatti

Iniziative da intraprendere

232. Da parte dei Governi:

(a) Dare priorità alla promozione e alla tutela del pieno e uguale godimento da parte delle donne e degli uomini di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, senza distinzioni di alcun genere - razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini nazionali o sociali, proprietà, nascita o altra condizione;
(b) Fornire garanzie costituzionali e/o approvare leggi appropriate per impedire le discriminazioni basate sul sesso nei confronti delle donne e delle bambine di tutte le età, e garantire alle donne di tutte le età l'uguaglianza dei diritti e il pieno godimento degli stessi;
(c) Assimilare il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini nella propria legislazione e assicurare, per mezzo di leggi e altri strumenti appropriati, la realizzazione pratica di questo principio;
(d) Rivedere la legislazione nazionale, comprese anche le regole consuetudinarie e la pratica giuridica nelle aree del diritto di famiglia, civile, penale, del lavoro e commerciale, per assicurare, attraverso la legislazione nazionale, l'applicazione dei principi e de]le procedure previsti negli strumenti internazionali pertinenti ai diritti umani, abrogare le leggi ancora in vigore contenenti elementi di discriminazione tra i sessi, e rimuovere qualsiasi pregiudizio contro le donne che sussista nell'amministrazione della giustizia;
(e) Rafforzare e incoraggiare la messa a punto di programmi di tutela dei diritti umani delle donne da parte delle istituzioni nazionali sui diritti umani che applichino programmi in questo settore (ad esempio le commissioni sui diritti umani o i difensori civici Ombudspersons), attribuendogli uno status appropriato, delle risorse e delle possibilità di accedere ai poteri pubblici, allo scopo di assistere gli individui, e le donne in particolare; assicurarsi che queste istituzioni prestino sufficiente attenzione ai problemi delle violazioni dei diritti fondamentali delle donne;
(f) Adottare misure per assicurare che i diritti fondamentali delle donne, in particolare i diritti di cui ai paragrafi da 94 a 97, siano pienamente rispettati e tutelati;
(g) Adottare misure urgenti per combattere ed eliminare la violenza contro le donne, che è una violazione dei diritti umani, derivante da pratiche dannose. consuetudinarie o tradizionali, da pregiudizi culturali e da estremismo;
(h) Proibire le mutilazioni genitali femminili ovunque esse esistano e dare vigoroso sostegno agli sforzi delle organizzazioni non governative e comunitarie e delle istituzioni religiose per eliminare tali pratiche;
(i) Fornire un'educazione e una formazione in materia di diritti umani che tenga conto di un punto di vista di genere al personale dei servizi pubblici, e in particolare al personale di polizia e dell'esercito, alle guardie carcerarie, al personale sanitario e medico, agli operatori sociali, a quanti lavorano su temi riguardanti gli immigrati e rifugiati, e agli insegnanti di tutti i livelli del sistema scolastico, e offrire tali programmi anche al personale giudiziario e ai parlamentari, per porli in grado di meglio assolvere le loro responsabilità pubbliche;
(j) Promuovere il pari diritto delle donne di essere membri di associazioni sindacali e di altre organizzazioni professionali e sociali;
(k) Stabilire efficaci meccanismi di indagine sulle violazioni dei diritti umani delle donne perpetrate da pubblici ufficiali e prendere le necessarie misure punitive in conformità alle leggi nazionali;
(I) Rivedere e modificare secondo quanto necessario le leggi e le procedure penali, per eliminare qualsiasi discriminazione contro le donne, in modo da assicurarsi che le leggi e le procedure penali garantiscano alle donne un'efficace protezione nei confronti dei crimini che le colpiscono direttamente o di cui esse sono le vittime principali, così come la incriminazione degli autori di tali crimini, a prescindere dalle loro relazioni con 5e vittime e assicurare che le donne, vittime e/o testimoni, non siano soggette a nuove persecuzioni o discriminazioni nel corso delle indagini su tali crimini e dei relativi procedimenti giudiziari;
(m) Assicurare che le donne abbiano lo stesso diritto degli uomini di ricoprire, tra gli altri, il ruolo di giudici, avvocati o ufficiali di giustizia, così come di ufficiali di polizia, e funzionari dell'amministrazione carceraria;
(n) Rafforzare i meccanismi amministrativi e i programmi di assistenza legale esistenti, o crearne di nuovi che siano di facile accesso, gratuiti o a basso costo per aiutare le donne svantaggiate a ottenere giustizia in merito alle violazioni dei propri diritti;
(o) Garantire che tutte le donne, le organizzazioni non governative e i loro membri che si occupano della tutela e della promozione di tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali, compreso il diritto allo sviluppo - godano pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali stabilite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in tutti gli altri strumenti per i diritti umani e che siano tutelati dalle leggi nazionali;
(p) Rafforzare e incoraggiare l'applicazione delle raccomandazioni contenute nelle Regole per le Pari Opportunità per le Persone Disabili, facendo particolare attenzione ad assicurare la non discriminazione e il pari godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle bambine disabili, compreso l'accesso alle informazioni e ai servizi relativi alla violenza contro le donne, così come la loro attiva partecipazione e contributo economico a tutti gli aspetti della società;
(q) Incoraggiare lo sviluppo di programmi sui diritti umani che tengano conto di un punto di vista di genere.

Obiettivo strategico 1.3.
Diffondere nozioni basilari di diritto

Iniziative da intraprendere

233. Da parte dei Governi e delle organizzazioni non governative, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, secondo le circostanze:

(a) Tradurre, tutte le volte che È possibile, nelle lingue locali e autoctone e utilizzandoo supporti accessibili a persone disabili e a persone poco istruite, far conoscere e diffondere le leggi e le informazioni relative all'uguaglianza di status e di diritti di tutte le donne, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, 33/ la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, la Convenzione contro la Tortura e Altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo 34/ e la Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne, così come i risultati delle conferenze e vertici pertinenti delle Nazioni Unite, e i rapporti nazionali presentati al Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne;
(b) Far conoscere e diffondere tali informazioni in maniera che siano facilmente comprensibili e utilizzando supporti accessibili da parte di persone disabili e di persone poco istruite;
(c) Diffondere informazioni sulla legislazione nazionale e sul suo impatto sulle donne, che comprendano indicazioni facilmente accessibili su come accedere alla giustizia per far valere i propri diritti;
(d) Includere informazioni sugli strumenti e sugli standard internazionali e regionali nelle proprie attività di informazione ed educazione in materia di diritti umani, e nei programmi di educazione e formazione degli adulti, in particolare quelli rivolti a gruppi come i militari, la polizia e gli altri agenti della Forza pubblica, il personale della giustizia, i componenti delle professioni giuridiche e il personale medico, con l'obiettivo di un'effettiva tutela dei diritti umani;
(e)Pubblicare e diffondere informazioni sui meccanismi esistenti a livello nazionale, regionale e internazionale per rivalersi in caso di violazione dei diritti umani delle donne;
(f) Incoraggiare, coordinare e cooperare con gruppi locali e regionali di donne, organizzazioni non governative interessate, insegnanti e mezzi di comunicazione di massa, per applicare i programmi educativi sui diritti umani e rendere le donne consapevoli dei propri diritti;
(g) Promuovere l'educazione ai diritti umani e giuridici delle donne, nei programmi scolastici a tutti i livelli e intraprendere campagne pubbliche nelle lingue più comunemente usate in ciascun Paese, sulla parità tra donne e uomini nella vita pubblica e privata, in particolare sui diritti delle donne nella famiglia e sugli strumenti per i diritti umani previsti dal diritto nazionale e internazionale;
(h) Promuovere in tutti i Paesi l'educazione ai diritti umani e al diritto internazionale umanitario per i membri delle forze di sicurezza e delle forze armate, compresi quelli assegnati alle operazioni di pace delle Nazioni Unite. su base continuativa e sistematica, sensibilizzandoli al fatto che devono rispettare i diritti delle donne in qualsiasi momento, sia in servizio che fuori servizio; prestando particolare attenzione alle regole sulla protezione delle donne e dei bambini e alla tutela dei diritti umani nelle situazioni di conflitto armato;
(i) Prendere provvedimenti adeguati per assicurare che le donne rifugiate e profughe, le donne emigranti e le donne lavoratrici emigranti siano informate dei propri diritti umani e dei meccanismi di ricorso di cui possono avvalersi.


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