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Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne
Obiettivo strategico 1.1
Promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle donne attraverso la piena applicazione di tutti gli strumenti sui diritti umani, in particolare la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne
Iniziative da intraprendere
230. Da parte dei Governi
(a) Lavorare attivamente per la ratifica dei trattati internazionali e regionali sui diritti umani o per l'adesione a questi strumenti e per la loro applicazione.
(b) Ratificare la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne o aderirvi e garantirne l'applicazione, in modo che la ratifica universale della Convenzione sia raggiunta entro l'anno 2.000.
(c) Limitare la portata delle riserve alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne; formulare le riserve nel modo più preciso e limitato possibile; fare in modo che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo contraria al diritto convenzionale internazionale e riconsiderare regolarmente le riserve formulate al fine di ritirarle; ritirare le riserve contrarie all'oggetto e agli scopi delle Convenzione stessa e quelle in altro modo incompatibili con il diritto internazionale convenzionale.
(d) Prendere in esame la preparazione di piani d'azione nazionali, che individuino delle iniziative per migliorare la tutela e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti umani delle donne, come raccomandato dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.
(e) Creare o rafforzare le istituzioni nazionali indipendenti per la tutela e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali delle donne, come raccomandato dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.
(f) Sviluppare un programma d'istruzione completo sui diritti umani allo scopo di sensibilizzare le donne e il resto della popolazione sui diritti umani delle donne.
(g) Intraprendere, quando si tratti di Stati parte, iniziative per applicare la Convenzione riesaminando tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali allo scopo di determinare se esse rispettano gli obblighi delineati nella Convenzione stessa; peraltro, tutti gli Stati dovrebbero intraprendere il riesame di tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali per assicurare che esse soddisfino gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
(h) Includere tematiche di genere nei rapporti redatti, in conformità con tutte le altre Convenzioni e strumenti sui diritti umani, comprese le Convenzioni ILO, allo scopo di condurre analisi c verifiche sui diritti umani delle donne.
(i) Riferire puntualmente circa l'applicazione della Convenzione, al Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, attenendosi esattamente alle linee guida del Comitato e coinvolgendo, se necessario, le organizzazioni non governative nella elaborazione dei rapporti o tenendo conto del loro contributo.
(j) Porre il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne in grado di svolgere pienamente il suo mandato (prevedendo durate sufficienti delle sessioni), per mezzo di un'ampia ratifica della revisione adottata dagli Stati parte della Convenzione il 22 maggio 1995, relativa all'art. 20, parte promuovendo metodi di lavoro efficaci.
(k) Sostenere il processo avviato dalla Commissione sulla Condizione delle Donne, allo scopo di elaborare un protocollo opzionale alla Convenzione, che potrebbe entrare in vigore il più presto possibile sulla base di una procedura di diritto di petizione, considerato il Rapporto del Segretario Generale sul protocollo opzionale, che comprende anche valutazioni legate alla sua fattibilità.
(I) Prendere misure urgenti per la ratifica universale della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia o per un'adesione universale entro la fine del 1995, assicurarne la piena applicazione in modo da garantire uguali diritti alle bambine e ai bambini, ed esortare quanti non lo hanno ancora l'atto a divenirne parte, con l'obiettivo di realizzare l'applicazione universale della Convenzione stessa entro l'anno 2000.
(m) Affrontare i gravi problemi dei bambini, anche attraverso il sostegno agli sforzi compiuti nel quadro del sistema ONU e finalizzati all'adozione di efficaci misure internazionali per la prevenzione e la eliminazione dell'infanticidio femminile, del lavoro minorile pericoloso, della compravendita di bambini e dei loro organi, della prostituzione dei bambini, della pornografia infantile, e di altre
forme di abuso sessuale; prendere un considerazione la possibilità di contribuire alla stesura di un Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'infanzia.
(n) Rafforzare l'applicazione di tutti gli strumenti pertinenti relativi ai diritti umani per combattere ed eliminare anche per mezzo della cooperazione internazionale - la tratta organizzata e altre forme di tratta delle donne e dei bambini, compresa quella finalizzata allo sfruttamento sessuale, alla pornografia, alla prostituzione e al turismo sessuale, e fornire servizi sociali e legali alle vittime. Questa azione dovrebbe comprendere adeguate misure per favorire la cooperazione internazionale, con l'obiettivo di incriminare e punire i responsabili dello sfruttamento organizzato di donne e bambini.
(o) Tenendo in considerazione la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani delle donne indigene, esaminare la possibilità di una dichiarazione sui diritti delle persone indigene, da adottare da parte dell'Assemblea generale nel quadro del Decennio Internazionale delle Popolazioni Indigene del Mondo; incoraggiare la partecipazione delle donne indigene ai gruppi di lavoro che si occupano dell'elaborazione della bozza della dichiarazione, in conformità con le disposizioni relative alla partecipazione delle organizzazioni delle popolazioni indigene.
231. Da parte degli organi, organismi e agenzie competenti del sistema ONU, degli organismi del sistema ONU che si occupano di diritti umani, nonché dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'aumento dei livelli di efficienza ed efficacia attraverso un migliore coordinamento dei diversi organismi. meccanismi e procedure, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni e inutili accavallamenti di mandati e di compiti:
(a) Dare piena, uguale e costante attenzione ai diritti umani delle donne nell'esercizio dei rispettivi mandati, per promuovere il rispetto universale e la tutela di tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali -, compreso anche il diritto allo sviluppo.
(b) Assicurare l'applicazione delle raccomandazioni della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, per assicurare una piena integrazione dei diritti umani delle donne nelle attività del sistema ONU (mainstreaming).
(c) Sviluppare un programma globale di integrazione dei diritti umani delle donne nel sistema ONU, in particolare per quel che concerne le attività legate ai servizi di consulenza, assistenza tecnica, metodologie di redazione dei rapporti, valutazione dell'impatto sulle donne, coordinamento, informazione pubblica e programmi di educazione sui diritti umani; svolgere un ruolo attivo nell'applicazione del programma stesso.
(d) Assicurare l'integrazione e la piena partecipazione delle donne, come protagoniste e come beneficiarie, nel processo di sviluppo, e riaffermare gli obiettivi stabiliti relativamente all'azione globale delle donne per uno sviluppo equo e durevole, secondo quanto enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo: 18/
(e) Includere nelle proprie attività informazioni sulle violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne e tenerne conto in tutti i propri programmi e attività.
(f) Assicurare che vi sia collaborazione e coordinamento nel lavoro di tutti gli organismi e meccanismi che Si occupano dei diritti umani per garantire il rispetto dei diritti umani delle donne.
(g) Rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione sulla Condizione delle Donne, la Commissione sui Diritti Umani, la Commissione per lo Sviluppo Sociale, la Commissione sullo Sviluppo Durevole, la Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, gli organi delle Nazioni Unite preposti all'applicazione dei trattati sui diritti umani, che comprendono il Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne, il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne, l'Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione per il Progresso delle Donne, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altre organizzazioni del sistema ONU, operanti secondo il proprio mandato per la promozione dei diritti umani delle donne; migliorare la cooperazione tra la Divisione per il Progresso delle Donne e il Centro per i Diritti Umani.
(h) Istituire un'efficace cooperazione tra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organi competenti, nel quadro dei rispettivi mandati, tenendo in considerazione lo stretto rapporto esistente tra la massiccia violazione dei diritti umani (in particolare sotto forma di atti di genocidio, pulizia etnica, violenze sistematiche alle donne in tempo di guerra, esodi di rifugiati e altri spostamenti di popolazione) e il fatto che le donne rifugiate, profughe e rimpatriate possono essere vittime di particolari forme di violazione dei diritti umani.
(i) Incoraggiare l'integrazione di un punto di vista di genere nei programmi nazionali d'azione e nelle attività degli organismi sui diritti umani e delle istituzioni nazionali, nel contesto dei programmi di consulenza e informazione sui diritti umani.
(j) Fornire una formazione nel campo dei diritti umani delle donne per tutto il personale e per i rappresentanti ufficiali delle Nazioni Unite, in particolare per chi si occupa di attività relative ai diritti umani e di aiuto umanitario, e promuovere la comprensione dei diritti umani delle donne, allo scopo di rendere queste persone capaci di riconoscere e affrontare le violazioni di questi stessi diritti e di tenere pienamente in considerazione un punto di vista di genere nello svolgimento del proprio lavoro.
(k) Nella valutazione sull'applicazione del piano d'azione per il Decennio delle Nazioni Unite per l'Educazione ai Diritti Umani (1995-2004), prendere in considerazione i risultati della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne.
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