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Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne Adottata a Pechino, settembre 1995
210. I diritti umani e le libertà fondamentali sono innati a tutti gli esseri umani; la loro tutela e promozione spettano in primo luogo ai Governi. 211. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati ad ottemperare al loro obbligo di promuovere il rispetto universale, l'osservanza e tutela di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, con gli altri strumenti relativi al diritti umani e con il diritto internazionale. La natura universale di questi diritti e di queste libertà è incontestabile. 212. La promozione e la tutela di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali deve essere considerata come un obiettivo prioritario delle Nazioni Unite, in conformità con i suoi obiettivi e con i suoi principi, in particolare con l'obiettivo della cooperazione internazionale. Nel quadro di questi scopi e principi, la promozione e la tutela di tutti i diritti umani costituiscono una preoccupazione legittima della comunità internazionale. La comunità internazionale deve avere una considerazione globale dei diritti umani, in maniera uguale e giusta, sullo stesso piano e con la stessa enfasi. La Piattaforma d'Azione riafferma l'importanza di assicurare l'universalità, l'obiettività e la non selettività con cui si devono trattare le questioni relative ai diritti umani. 213. La Piattaforma d'Azione riafferma che tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali, incluso il diritto allo sviluppo - sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi, come indicato nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna, adottati dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani. La Conferenza ha riaffermato che i diritti fondamentali delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. Il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle bambine è una priorità per i Governi e per le Nazioni Unite ed è essenziale per il progresso delle donne. 214. L'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne è affermata esplicitamente nel preambolo alla Carta delle Nazioni Unite. Tutti i principali strumenti internazionali relativi al diritti umani citano esplicitamente il sesso tra i criteri sui quali gli Stati non devono fondare alcuna discriminazione. 215 . I Governi devono non solo astenersi dal violare i diritti umani di tutte le donne, ma anche adoperarsi attivamente per promuovere e tutelare tali diritti. Il riconoscimento dell'importanza dei diritti umani delle donne è riflesso nel fatto che tre quarti degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno aderito alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. 216. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato con chiarezza che i diritti umani delle donne nell'intero corso della loro vita sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La Conferenza Internazionale sulla popolazione e lo Sviluppo ha riaffermato i diritti delle donne in materia di riproduzione e il loro diritto allo sviluppo. Sia la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia, sia la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia garantiscono i diritti delle bambine e dei bambini e consacrano il principio della non discriminazione sulla base del sesso. 217. La differenza tra il riconoscimento dei diritti e il loro effettivo godimento deriva da una mancanza di impegno da parte dei Governi nel promuovere e tutelare tali diritti e dal fatto che i Governi non informano adeguatamente le donne e gli uomini in proposito. Il problema è aggravato dall'assenza di appropriati meccanismi di ricorso a livello nazionale e internazionale. Nella maggior parte dei Paesi, sono stati compiuti alcuni passi per riflettere nella legislazione nazionale i diritti garantiti nella Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. Alcuni Paesi hanno istituito dei meccanismi per potenziare la capacità delle donne di far rispettare i propri diritti. 218. Allo scopo di tutelare i diritti umani delle donne, è necessario evitare, finché possibile, il ricorso a riserve di qualsiasi genere, e assicurare che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo incompatibile con le clausole dei trattati internazionali. Finché i diritti umani delle donne, così come definiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, non saranno pienamente riconosciuti, efficacemente tutelati, applicati, eseguiti e rispettati sia nelle leggi nazionali che nella pratica, nei codici della famiglia, civili, penali, del lavoro e commerciali e nei regolamenti e nelle regole amministrative, essi esisteranno solo nominalmente. 219. In quei paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le donne e agli altri strumenti internazionali sui diritti Umani, o in cui sono state avanzate riserve incompatibili con l'oggetto o lo scopo della Convenzione, o in cui le leggi nazionali non sono state riesaminate per renderle conformi alle norme internazionali, l'uguaglianza de jure delle donne non è ancora assicurata. Il pieno godimento di uguali diritti da parte delle donne è ostacolato dalle discrepanze tra alcune leggi nazionali e il diritto internazionale e gli strumenti internazionali sui diritti umani. Gli elementi che perpetuano la disuguaglianza de facto delle donne sono l'eccessiva complessità delle procedure amministrative, la mancanza di consapevolezza all'interno nel sistema giudiziario, l'inadeguato monitoraggio delle violazioni dei diritti umani di tutte le donne, e inoltre I'insufficiente rappresentanza delle donne nei sistemi giudiziari, le scarse informazioni sui loro diritti e i perduranti atteggiamenti e pratiche discriminatori. Questa disuguaglianza de facto è anche dovuta al mancato rispetto del codice di famiglia, civile, penale, del lavoro e commerciale, nonché delle regole amministrative che garantiscono alle donne il pieno godimento dei loro diritti umani e libertà fondamentali. 220. Ciascuno deve avere il diritto di partecipare, contribuire e godere dello sviluppo culturale, economico, politico e sociale. In molti casi, le donne e le bambine vengono discriminate nella distribuzione delle risorse economiche e sociali. Ciò viola direttamente i loro diritti economici, sociali e culturali. 221. La difesa dei diritti umani delle donne e delle bambine deve formare parte integrante delle attività delle Nazioni Unite sul diritti umani. Sforzi maggiori sono necessari per l'integrazione delle questioni relative all'uguaglianza tra i sessi e ai diritti umani di tutte le donne e delle bambine nelle attività centrali i delle Nazioni Unite (mainstreaming) e per fare sì che questi temi siano regolarmente e sistematicamente affrontati per mezzo degli organi competenti e dei meccanismi adeguati. Ciò richiede, tra l'altro, una migliore cooperazione e coordinamento tra la Commissione sulla Condizione delle Donne, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Commissione sui Diritti Umani, compresi i suoi relatori speciali e tematici, gli esperti indipendenti, i gruppi di lavoro e la Sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e la Tutela delle Minoranze, la Commissione sullo Sviluppo Durevole, la Commissione sullo Sviluppo Sociale, la Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, e il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne e gli altri organi preposti all'applicazione dei trattati sui diritti umani, nonché tutte le altre entità competenti del sistema ONU, incluse le agenzie specializzate. La cooperazione è ugualmente indispensabile per rafforzare, razionalizzare e semplificare i meccanismi del sistema ONU relativi ai diritti umani, e per migliorarne l'efficacia, tenuto conto della necessità di evitare inutili doppioni e accavallamenti di mandato e di funzioni. 222. Se l' obiettivo della piena e universale realizzazione dei diritti umani deve essere raggiunto, gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani devono essere applicati in modo da tenere conto della natura sistematica delle discriminazione nei confronti delle donne, come posto chiaramente in evidenza nelle analisi di genere. 223. Avendo presente il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo e la Dichiarazione e il Programma d' Azione di Vienna, adottati dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, la quarta Conferenza Mondiale sulle Donne riafferma che i diritti riproduttivi si basano sul riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le coppie e degli individui di decidere liberamente e responsabilmente il numero, la distanza tra le nascite, e il momento della nascita dei loro figli e di avere le informazioni e gli strumenti necessari per farlo, e il diritto di raggiungere il più alto livello possibile di salute sessuale e riproduttiva. La Conferenza afferma inoltre il loro diritto a prendere decisioni riguardanti la riproduzione che siano libere da discriminazione coercizione e violenza, come sancito espressamente negli strumenti sui diritti umani. 224. La violenza contro le donne viola e indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei propri diritti umani e libertà fondamentali. In virtù della Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne. e tenendo conto del lavoro dei relatori speciali, la violenza contro le donne maltrattamenti e altre forme di violenza domestica, abuso sessuale, schiavitù sessuale e sfruttamento, tratta internazionale di donne e di bambini, prostituzione forzata e molestie sessuali -, compresa la violenza derivante da pregiudizi culturali, razzismo e discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica, conflitti armati, occupazioni straniere, estremismo religioso e antireligioso, terrorismo, è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminati. Qualsiasi aspetto dannoso delle pratiche tradizionali, consuetudinarie o moderne, che violi i diritti delle donne, deve essere proibito ed eliminato. I Governi devono adottare misure urgenti per combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, nella vita pubblica e privata, perpetrate o tollerate dallo Stato o da singoli individui. 225. Molte donne devono affrontare ulteriori ostacoli al godimento dei propri diritti umani, a causa di fattori quali razza, lingua, etnia, cultura, religione, situazione socio-economica, oppure a causa del fatto che sono donne disabili, indigene, emigranti (o lavoratrici emigranti), profughe o rifugiate. Lo svantaggio e l'emarginazione possono dipendere anche dalla non conoscenza e dal mancato riconoscimento dei propri diritti umani e dagli ostacoli incontrati nell'accesso alle informazioni e ai meccanismi di ricorso attivabili nei casi di violazioni dei propri diritti. 226. I fattori che provocano l'esodo delle donne rifugiate, delle altre donne profughe che hanno bisogno di protezione internazionale e delle donne profughe all'interno del proprio Paese possono essere diversi da quelli che colpiscono gli uomini. Durante e dopo la fuga, queste donne sono in condizioni di vulnerabilità rispetto alle violazioni del propri diritti fondamentali. 227. Mentre le donne, nell' insieme, ricorrono sempre più frequentemente alla giustizia per assicurare il rispetto dei propri diritti, in molti Paesi l' ignoranza di questi stessi diritti costituisce un ostacolo al loro godimento e al raggiungimento dell'uguaglianza. L'esempio di molti Paesi indica che è possibile sviluppare le potenzialità e accrescere il potere delle donne e motivarle a esigere il rispetto dei propri diritti, a prescindere dal loro livello di istruzione o dalle condizioni socio-economiche. I programmi di istruzione in materie giuridiche e le strategie dei mezzi di comunicazione di massa sono stati efficaci nel far comprendere alle donne il collegamento tra i propri diritti e altri aspetti della propria vita e nel dimostrare che efficaci iniziative possono essere prese per aiutare le donne a ottenere il rispetto di tali diritti. L'educazione ai diritti umani è essenziale per la promozione e la comprensione dei diritti umani delle donne, inclusa la conoscenza del meccanismi ai quali ricorrere per correggere le violazioni dei propri diritti. È necessario che tutti gli individui, soprattutto le donne che si trovano in condizioni di vulnerabilità, conoscano perfettamente i propri diritti e abbiano accesso ai meccanismi di ricorso contro le violazioni. 228. Le donne impegnate nella difesa dei diritti umani devono essere protette. I Governi hanno il dovere di garantire il pieno godimento di tutti i diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, da parte delle donne che si adoperano pacificamente, individualmente o nell'ambito di organizzazioni, per la promozione e la tutela dei diritti umani. Le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle donne e i gruppi femministi hanno svolto un ruolo catalizzatore nella promozione dei diritti umani delle donne, attraverso attività di base e creando reti e iniziative di mobilitazione e sostegno; i Governi devono incoraggiarle e sostenerle, dando loro accesso alle informazioni necessarie per il proseguimento delle attività. 229. Nell'affrontare il tema del godimento dei diritti umani, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere misure concrete e visibili allo scopo di integrare un punto di vista di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi (mainstreaming), in modo che sia possibile svolgere analisi preventive degli effetti delle decisioni rispettivamente sulle donne e sugli uomini.
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