|
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione
nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione
basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte
delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra
l'uomo e la donna.
Articolo 2
Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna
in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato
e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione
nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:
- iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione
legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e
donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per
mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione
effettiva del suddetto principio;
- adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese,
se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione
nei confronti delle donne;
- instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un
piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso
i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva
protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti
della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti
pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata
nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni
tipo;
- prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge,
per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine
o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione
nei confronti della donna.
Articolo 3
Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi
politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse
le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo
ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena
parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 4
- L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali,
tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza
tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio,
secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente
dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure
devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza,
di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
- L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le
misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere
la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.
Articolo 5
Gli Stati prendono ogni misura adeguata:
- al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale
degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi
e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate
sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità
dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli
uomini e delle donne
- al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca
alla comprensione che la maternità è una funzione sociale
e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura
di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso
che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione
principale.
Articolo 6
Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative,
per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della
prostituzione delle donne.
|