NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE,
DECISI
A salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra,...
A riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle Nazioni grandi e piccole,...
E PER TALI FINI
A praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato,
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune,...
ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI...”
Charter of the United Nations
Lo Statuto delle Nazioni Unite ha determinato un passo decisivo nella messa al bando della guerra, proibendo l’uso della forza e mettendo in evidenza nel capitolo VII un sistema di coercizione militare nei confronti degli Stati colpevoli di minacciare o violare la pace e di compiere atti di aggressione. Secondo quanto stabilito dall’art. 39 il Consiglio di Sicurezza accertata l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione può, a seconda delle circostanze, fare raccomandazioni o decidere quali misure adottare in conformità agli artt. 41 e 42 al fine di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale; questo articolo costituisce la chiave di volta del sistema di sicurezza collettivo. È necessario che il Consiglio di Sicurezza accerti l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione prima di intraprendere un’azione coercitiva. L’applicazione dell’art. 39 costituisce la condizione per l’adozione di qualsiasi sanzione da parte del Consiglio di Sicurezza(1)
Spesso è nel preambolo delle risoluzioni che il Consiglio di Sicurezza adotta, che viene resa nota la situazione che, in base al capitolo VII, costituisce una minaccia alla pace, secondo una formulazione che ha la portata di un accertamento(2)
La determinazione di una minaccia alla pace, nella prassi del Consiglio di Sicurezza, non è sempre espressa o contenuta nelle risoluzioni ad hoc ma si evince talvolta implicitamente da risoluzioni dirette a condannare un certo comportamento(3).
Il legame di accertamento di minacce alla pace e l’adozione di misure coercitive non ha effetto immediato in ogni caso: in alcune circostanze il Consiglio di Sicurezza constata l’esistenza di una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, ma non adotta misure coercitive; in altre circostanze, invece, esso fa seguire all’accertamento di una minaccia alla pace raccomandazioni circa la condotta che i soggetti interessati devono osservare. Tali raccomandazioni pur non avendo effetto vincolante, sono state invocate in seguito a fondamento di iniziative successive adottate dal Consiglio di Sicurezza. Le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Sicurezza aventi ad oggetto misure volte alla soluzione pacifica di controversie e situazioni che abbiano minacciato o violato la pace costituiscono, anche se in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza; l’adozione di tali raccomandazioni ai sensi del capitolo VII anziché del capitolo VI della Carta, avrà implicazioni di ordine procedurale: da una parte non varrà il divieto di astensione dal voto previsto dall’art 27; dall’altra non sarà opponibile il limite della domestic jurisdiction.
Il Consiglio di Sicurezza gode di ampia discrezionalità nella definizione della nozioni di minaccia alla pace, tanto da indurre a credere che nel qualificare una situazione in base all’art. 39, agisce come organo normativo
(4).
Il Consiglio di Sicurezza è così, libero di valutare le situazioni da ricomprendere nel concetto di minaccia alla pace. L’omissione di definire tale nozione risale ai lavori preparatori della Carta. Fino alla conclusione della Guerra Fredda la discrezionalità del Consiglio di Sicurezza è stata meno evidente, in quanto esso è stato cauto nel giudicare una situazione come minaccia alla pace, soprattutto a causa del diritto di veto di cui godono i Membri permanenti; dagli anni Novanta in poi, il Consiglio di Sicurezza ha constatato con frequenza l’esistenza di minaccia alla pace attribuendole diversi significati
(5).
In molte situazioni la minaccia alla pace coincide con la violazione degli obblighi fondamentali per la Comunità internazionale come la proibizione dell’apartheid e del genocidio, il diritto all’autodeterminazione, il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
Per leggere il saggio completo si consiglia di scaricare il file "Le operazioni di peacekeeping nell'ambito delle Nazioni Unite" (file in formato .doc)
1. Gill, Legal and Some Political Limitations on the Power of the UN Security Council to Exercise Its Enforcement Powers Under the Charter VII of the Chapter, in Netherlands Yearbook of International Law (NYIL), 1995, pp. 33-45
2. Lattanzi, Assistenza umanitaria e intervento di umanità, Torino, 1997, pp. 31-35
3.
Freudenschuss, Artiche 39 of the UN Charter Revisited: Threats to the Peace and the Recent Practice of the UN Security Council, in Austrian Journal of Public and International Law (AJPIL), 1993, pp. 1-31
4. Kelsen, The Law of the United Nations, London, 1951, pp. 293-295, p. 736
5. Herndl, Reflections on the Role, Functions and Procedure of the Security Council of the United Nations, in Recueil des Cours, VI, 1987, p. 289, pp. 331-334